APPALTI: Appalti anche a causa mista (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

La previsione è contenuta nella riforma (dlgs 50/2016) per favorire l’inserimento
Appalti anche a causa mista
Le gare riservate si aprono ai lavoratori svantaggiati

Gli appalti riservati si aprono anche ai lavoratori svantaggiati. L’art. 112 del dlgs 50/2016 introduce importanti novità in merito alla possibilità di attivare appalti a «causa mista», il cui scopo, cioè, non sia solo l’acquisizione della prestazione del bene, servizio o lavoro, ma anche la possibilità di favorire l’inserimento socio-lavorativo delle persone.
Fino ad oggi, gli scopi di inserimento socio-lavorativo sono stati perseguiti fondamentalmente attraverso l’opera della cooperazione sociale, applicando le disposizioni degli articolo 4 e 5 della legge 381/1991, ai sensi delle quali sono possibili affidamenti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali di tipo B, aventi scopo di inserimento lavorativo, mediante procedure semplificate, in tutto compatibili con quelle disciplinate, oggi, dall’articolo 36, del nuovo codice degli appalti.
L’art. 112 del codice si premura di confermare esplicitamente l’applicabilità di questa normativa speciale rivolta alle cooperative sociali: è, dunque, da concludere che il dlgs 50/2016 non ha comportato l’abolizione delle previsioni della legge 381/1991. Restano, quindi, in piedi le possibilità degli affidamenti a cooperative sociali, per altro recente oggetto delle linee guida espresse dall’Anac con la determinazione 32/2016. In aggiunta a questa disciplina, l’art. 112 contiene un’altra importante precisazione: lascia operante anche la disciplina dei cosiddetti «appalti riservati», cioè gare per l’affidamento soprattutto di servizi, che le stazioni appaltanti possono riservare alla partecipazione o all’esecuzione solo di operatori economici, e ovviamente anche cooperative sociali e loro consorzi, a condizione che il loro scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. L’articolo consente a che la riserva dell’esecuzione ai medesimi soggetti nel contesto di «programmi di lavoro protetti», se almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
L’importante novità consiste nell’estensione dell’elenco dei lavoratori in condizione di svantaggio. Fino al dlgs 50/2016 si consideravano esclusivamente i soggetti elencati dall’articolo 4 della legge 381/1991. L’art. 112 però, parlando esplicitamente di «lavoratori svantaggiati» e «persone svantaggiate» si riferisce indirettamente in modo chiaro a quella categoria di lavoratori caratterizzati da particolari condizioni soggettive tali da limitarne fortemente l’accesso al mercato del lavoro, elencati, oggi, dal Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Dunque, gli appalti riservati potranno prendere in considerazione anche chi non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, o i disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni, o chi non possieda un diploma di scuola media superiore o professionale (livello Isced 3); o, ancora chi abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente, nonché i disoccupati over 50, gli adulti che vivono da soli con una o più persone a carico, gli occupati in professioni o settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna, gli appartenenti a minoranze etniche degli stati membri della Ue che necessitino di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile. Per le p.a. e i comuni in particolare, quindi, gli appalti riservati alla cooperazione sociale e agli operatori economici ispirati alla tutela delle esigenze sociale possono diventare una leva molto importante, allo scopo di creare un «quasi mercato», nel quale agevolare vere e proprie esperienze lavorative dei lavoratori svantaggiati. Con l’evidente beneficio di attivare le persone verso un lavoro concreto e di sostituire all’intervento assistenziale puro e semplice un progetto di autonomia lavorativa che favorisca un ingresso il più possibile forte nel mercato del lavoro per persone che altrimenti resterebbero escluse e dipendenti dalla sola assistenza. Luigi Oliveri

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