ITALIA OGGI SETTE
Lo schema di decreto delegato che riforma il codice. Addio al progetto preliminare
Appalti, concorsi d’obbligo per opere di impatto artistico
Lun.7 – Concorsi di progettazione e di idee obbligatori per opere di rilevante impatto storico- artistico, ambientale e tecnologico; divieto di affidamento degli incarichi al prezzo più basso; progetto preliminare sostituito dal progetto di fattibilità che dovrà contenere le indagini e i rilievi; premialità ai progettisti che usano la modellazione elettronica (Bim, Building information modelling). Sono alcune delle novità per i progettisti previste nello schema di decreto delegato, che contiene il nuovo codice degli appalti pubblici. Le nuove disposizioni, che devono attuare il principio della centralità del progetto e favorire la qualità della progettazione, prevedono il superamento dello studio di fattibilità e del progetto preliminare, sostituiti dal solo progetto di fattibilità, tecnica ed economica. In realtà, nella sostanza, quello che si chiama progetto di fattibilità ricalca molto da vicino i contenuti previsti per l’attuale progetto preliminare. Andrà però valutato con attenzione l’impatto derivante dalla soppressione dello studio di fattibilità che oggi costituisce lo strumento per procedere alla programmazione dei lavori e all’avvio delle procedure da realizzare con la finanza di progetto, anche attraverso il cosiddetto «promotore». Nello schema si riproduce la norma attuale che indica quale debba essere la finalità della progettazione: deve in particolare assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell’opera, un limitato consumo del suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici sismici e forestali e l’efficientamento energetico. Il progetto di fattibilità dovrà essere redatto dopo lo svolgimento di indagini geologiche e geognostiche e di verifiche preventive dell’assetto archeologico, fermo restando che tra più soluzioni possibili il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve individuare quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. Un punto importante per tutti i progettisti e per le imprese di costruzioni è l’introduzione di strumenti di modellazione elettronica al fine di promuovere la qualità della progettazione. Diversamente dalle precedenti versioni dello schema, che prevedevano un obbligo entro sei mesi di ricorso a strumenti quali il Bim, nel testo entrato in Consiglio dei ministri si prevede, più correttamente, una graduale transizione verso questa metodologia progettuale, favorita attraverso la possibilità di premiare, ai fini della loro qualificazione da parte dell’Anac, le stazioni appaltanti che la utilizzeranno. Ferma restando la possibilità di eliminare un livello progettuale da parte del responsabile del procedimento, lo schema, coerentemente a quanto stabilisce la legge delega, prevede che di regola sia posto a base di gara di un appalto di lavori il progetto esecutivo, salvo nei casi in cui dispone diversamente lo stesso decreto (per esempio nel caso del contraente generale). Lo schema prevede, ancora, che il responsabile del procedimento stabilisca criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione; disciplina inoltre le modalità di accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attività di progettazione. Si prevede inoltre che le progettazioni di livello definitivo ed esecutivo siano, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo. Non è escluso che si possa affidare anche ad altro progettista un livello, ma occorre motivare le ragioni di affidamento disgiunto; il nuovo progettista dovrà poi accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, come di norma, entrambi i livelli di progettazione, l’avvio del progetto esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. Sono confermate le disposizioni attuali in materia di soggetti affidatari degli incarichi (professionisti, studi, società di ingegneria e di professionisti, raggruppamenti e consorzi stabili), ma cambia sensibilmente il regime degli affidamenti. Altra novità è che i concorsi diventano obbligatori in caso di opere di particolare rilevanza storico – artistica, urbanistica, ambientale e tecnologica, quando non sia la p.a. a progettare. Per tutte le altre opere da progettare si potrà procedere con affidamenti di servizi di ingegneria e architettura che andranno rigorosamente affidate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e mai al massimo ribasso. Andrea Mascolini