IL SOLE 24 ORE
Appalti pubblici, rinvio alla Corte Ue sempre legittimo
Nessun freno ai rinvii pregiudiziali alla Corte Ue. Se è in gioco il diritto dell’Unione, i giudici nazionali, in caso di dubbi interpretativi o applicativi, devono sospendere il procedimento interno e chiamare in aiuto Lussemburgo. Poco importa, quindi, se le regole processuali amministrative interne impongano di rinviare una questione all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza C-689/13, su rinvio del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana alle prese con una procedura di aggiudicazione di appalti. La società di gestione dell’aeroporto civile di Trapani aveva indetto una gara. La ditta “sconfitta” aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione, ma la società vincitrice aveva eccepito il difetto di interesse perché la ricorrente non aveva i requisiti per poter vincere l’appalto. Il tribunale aveva annullato l’aggiudicazione e condiviso l’assenza di interesse della ricorrente. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha chiamato in aiuto la Corte Ue sia per l’interpretazione della direttiva 89/665 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, modificata dalla 2007/66, sia dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento della Ue che fissa le regole per i rinvii pregiudiziali.
Punto centrale è se sia ammissibile una norma interna che impedisca a una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di rivolgersi agli eurogiudici, obbligando la sezione a rivolgersi all’Adunanza plenaria se intende discostarsi da un principio già affermato dalla stessa plenaria. Evidente la contrarietà al Trattato Ue. Il diritto interno – osserva Lussemburgo – «non può impedire a un organo giurisdizionale nazionale di avvalersi» del rinvio pregiudiziale, alla base del sistema di cooperazione tra giudici interni e Corte Ue. Non solo. Gli organi giurisdizionali nazionali, per assicurare l’effetto utile dell’articolo 267 del Trattato, devono applicare subito il diritto Ue in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e disapplicare di propria iniziativa le norme contrarie senza attendere “la previa rimozione legislativa” o altri procedimenti interni.
Di qui la conclusione che i giudici devono applicare i principi stabiliti nella sentenza Fastweb e, quindi, valutare sempre nel merito se l’appalto è stato legittimo. Questo anche se il ricorso di un offerente, interessato a ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, sia dichiarato irricevibile per le norme processuali interne che prevedono un esame prioritario del ricorso incidentale presentato da chi si è aggiudicato l’appalto. Marina Castellaneta