ITALIA OGGI
Le linee guida dell’Anticorruzione che attuano l’articolo 36 del codice dei contratti
Appalti sotto soglia a rotazione
Apertura alle imprese estere: procedure su internet
Favorire la rotazione negli appalti a trattativa privata limitando il rinnovo al contraente uscente; indagini di mercato coerenti con la natura dell’affidamento; obbligo di motivazione nella determina a contrarre; sempre possibile per la stazione appaltante fare ricorso alle più concorrenziali procedure ordinarie. Sono questi alcuni degli elementi delle linee guida Anac n. 4/2016 del 26 ottobre 2016 (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016) sugli affidamenti di appalti di importo inferiore alle soglie Ue.
Le linee guida attuano l’articolo 36 del Codice e si applicano agli affidamenti di lavori servizi e forniture posti in essere nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX; oltre che nei settori speciali (acqua, energia e trasporti) «in quanto compatibili».
Le linee guida, che fanno comunque salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici (Mepa), nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza, prevedono che le stazioni appaltanti possano comunque «discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie (aperte o ristrette)».
Per i servizi di ingegneria e architettura il ricorso alle procedure ordinarie è invece obbligatorio oltre i 100 mila euro, mentre per appalti e concessioni «di interesse transfrontaliero certo» le stazioni appaltanti dovranno adottare procedure di gara adeguate e utilizzare mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere. Tutti gli atti della procedura devono essere soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29, dlgs 50/2016 (pubblicità sui siti internet).
È ammesso l’utilizzo del criterio del prezzo più basso per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice ed i lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4, dlgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte. Sempre obbligatoria, nella determina a contrarre, la motivazione sul ricorso alla procedura negoziata (in sintesi per affidamenti sotto i 40 mila euro).
Particolarmente significative le indicazioni sul rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, del nuovo codice: proprio per rendere effettivo tale principio l’Anac chiede che l’affidamento al contraente uscente «abbia carattere eccezionale» e quindi ritiene che vi debba essere un onere motivazionale più stringente (ad esempio, per riscontrata effettiva assenza di alternative, oppure per il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale in termini di tempi, costi e qualità).
L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
Le indagini di mercato (che servono a selezionare i cinque o dieci operatori da invitare, contemporaneamente, a presentare l’offerta) sono svolte secondo le «modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti». Andrea Mascolini