ITALIA OGGI
Il parere del Consiglio di stato sul regolamento con il nuovo codice dei contratti pubblici
Appalti, una riforma rivedibile
Più trasparenza sulle trattative e rigore nei controlli
Valutare la reintroduzione del limite del 30% per il subappalto; rendere vincolante la qualificazione delle imprese di costruzioni con il sistema delle attestazioni Soa evitando la qualificazione gara per gara; garantire più concorrenza e trasparenza nelle trattative private sotto soglia Ue e nelle gare informali nei contratti esclusi; più rigore sui requisiti morali; approvare tempestivamente e in maniera coordinata i 50 provvedimenti attuativi previsti dal nuovo codice, sotto la guida della cabina di regia della presidenza del Consiglio. Sono questi alcuni dei numerosi rilievi contenuti nel corposo parere, favorevole con osservazioni, emesso il 1° aprile dal Consiglio di stato (n. 855, di 228 pagine) riguardante lo schema di nuovo codice dei contratti pubblici sul quale si attendono adesso i pareri delle commissioni parlamentari (il via libera definitivo dovrà avvenire il 18 aprile). Nel documento i giudici rilevano la presenza di numerosi «refusi, aporie e duplicazioni di norme», mancanze di coordinamento e di abrogazione di norme ancora in vigore, oltre a scelte di merito in alcuni casi non coerenti con la delega della legge n. 11/2016. Per quel che riguarda i numerosi provvedimenti attuativi contemplati nel nuovo codice, l’auspicio è che si arrivi a un varo tempestivo, ordinato e coordinato per evitare incertezze. Per fare questo il Consiglio di Stato individua nella cabina di regia della presidenza del Consiglio l’organo più idoneo al coordinamento di questa delicatissima fase. Successivamente il parere suggerisce anche di raccogliere in testi unici (del Mit e dell’Anac) gli atti attuativi emanati. Nel merito il parere ritiene che vi potrebbero essere norme in violazione del divieto di gold plating (ad esempio il limite del 30% per le opere specialistiche e il divieto di utilizzo dell’avvalimento nei contratti per il settore dei beni culturali), nonché disposizioni che devono essere recepite in modo più rigoroso (la disciplina dei contratti esclusi per i quali non viene più inserito l’obbligo di consultare almeno 5 operatori nelle gare informali). Il parere ritiene inoltre in contrasto con la delega (lettera ii) dell’art. 1, comma 1 della legge 11) la riduzione del numero dei soggetti da invitare alle procedure negoziate senza bando di gara al di sotto delle soglie Ue (oggi almeno 10 o 5, a seconda delle sub-soglie), portati a cinque o a tre. Per i magistrati di palazzo Spada è poi necessario ridurre «rapidamente» il numero delle stazioni appaltanti: occorrono «amministrazioni» di adeguate dimensioni, con un corpo di dipendenti specificamente dedicato, formato e costantemente aggiornato». Per rendere effettivo il principio della centralità e qualità della progettazione il Consiglio di Stato invita ad emanare celermente i provvedimenti attuativi sui livelli di progettazione e i requisiti dei progettisti, ma anche a citare espressamente i casi in cui non si affidano i lavori sulla base del progetto esecutivo. Sul tema della qualificazione il parere chiede di rendere esplicito che sopra i 150 mila euro la Soa è obbligatoria e non è dato procedere con qualificazione gara per gara. Sui requisiti morali dei concorrenti il parere invita ad un maggior rigore ampliando le condanne penali ad effetto escludente e ripescando fattispecie escludenti previste dal vecchio codice. Sul subappalto si invita il governo a reintrodurre il limite del 30%, previsto invece solo per le opere superspecialistiche, Per i «settori speciali» il parere apprezza la scelta di estendere ad essi le norme sulla nomina delle commissioni giudicatrici, sulla trasparenza degli atti e sul dibattito pubblico (disciplina che in via generale deve essere subito resa obbligatoria). Sulla disciplina degli affidamenti in house si invita ad un attento coordinamento con la normativa in itinere sulle società pubbliche. Sui criteri di aggiudicazione il parere evidenzia come non sia del tutto corretto fare riferimento alla sola nozione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dal momento che nella direttiva ci si riferisce a un criterio più ampio comprendente anche i criteri basati sul rapporto/qualità prezzo e quelli fondati sul prezzo più basso. Per il Consiglio di stato è poi discutibile la scelta di avere inserito il rating di legalità nell’offerta economicamente più vantaggiosa dal momento che si tratta di requisito soggettivo del concorrente. Andrea Mascolini