APPALTI: Appalti, verifiche continue sulle retribuzioni (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Il nuovo codice. La stazione appaltante chiamata a intervenire in caso di irregolarità nei pagamenti
Appalti, verifiche continue sulle retribuzioni

È il responsabile unico del procedimento (Rup), come individuato dall’articolo 30 del Dlgs 50/2016 (nuovo codice degli appalti) a intervenire nei confronti delle imprese affidatarie e/o subappaltatrici che non abbiano provveduto al puntuale pagamento delle retribuzioni periodiche dovute ai rispettivi lavoratori dipendenti.
La disposizione, contenuta nel comma 6 dell’articolo, è diretta a individuare fisicamente, nell’ambito della stazione appaltante, il soggetto che per legge è tenuto a intervenire, operando mediante il “potere sostitutivo”, per regolarizzare tempestivamente le posizioni retributive degli esecutori dell’opera pubblica. La finalità insita in un intervento celere e certo è posta, del resto, anche nell’interesse della stessa amministrazione appaltante, che potrà pertanto svolgere un’azione risolutiva in caso di vertenze tra datori di lavoro e dipendenti.
Si tratta di situazioni conflittuali che non necessariamente devono essere denunciate dai lavoratori interessati, ma che possono essere individuate direttamente dal responsabile unico del procedimento, ovvero, secondo quanto previsto dall’articolo 101 del codice, tramite il direttore dei lavori, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (articolo 92 del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), dei direttori operativi e, ove previsti, degli ispettori di cantiere.
L’obiettivo del nuovo codice degli appalti appare chiaro: prevedere una verifica più incisiva e continua della regolarità nei pagamenti delle retribuzioni, in grado di “prevenire” eventuali situazioni di criticità (seppure in molti casi dovute proprio ai non puntuali pagamenti da parte della stessa stazione appaltante) invece di lasciarla al caso, ovvero all’intervento della stazione committente in caso di eventuali sollecitazioni esterne, o alla scadenza delle “canoniche” fasi relative all’esecuzione dell’opera, del servizio o fornitura.
Del resto appare significativa la disposizione (articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 50/2016) in base alla quale vengono poste a carico del direttore dei lavori tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice, nonché quelle relative alla verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti «in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti».
È evidente la facoltà che viene conferita al direttore dei lavori di chiedere in visione alle imprese esecutrici (affidatarie e subappaltatrici) le copie dei prospetti paga che il datore di lavoro, in base all’articolo 1 della legge 4/1953, ha l’obbligo di consegnare a ciascun lavoratore all’atto del pagamento della retribuzione.
È un controllo che potrà essere anche sistematico, attraverso la nuova figura dell’ispettore di cantiere, che esercita la propria attività di verifica in un turno di lavoro.
La disposizione del codice degli appalti è senz’altro una misura deflattiva e più immediata rispetto all’articolo 1676 del codice civile.
Quest’ultimo, infatti, chiama in causa in solido il committente solo per quanto dovuto all’appaltatore e solo a fronte dell’azione giudiziaria da parte dei lavoratori.
Inoltre, se l’esecutore dei lavori è già stato pagato dal committente, ma poi non ha corrisposto le retribuzioni ai dipendenti, la stazione appaltante non può essere chiamata a rispondere in solido. Luigi Caiazza Roberto Caiazza

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