IL SOLE 24 ORE
Gare già aperte ai professionisti
Mar.26 – Appena entrato in vigore, il codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 50/2016) potrebbe già essere modificato da una norma esterna alla materia degli appalti, in attesa del riordino previsto per il 31 luglio 2016. È infatti in discussione lo Statuto del lavoro autonomo (Ddl 2233) che, all’articolo 7, prevede una maggiore partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici.
Questa innovazione si affiancherà a quanto prevede il codice degli appalti, cioè che fino a 40mila euro siano possibili affidamenti diretti per i professionisti, purché vi sia motivazione e si rispettino i principi di concorrenzialità (articolo 36 comma 2, lettera a).
Ciò, tuttavia, non significa che debba prevalere l’elemento della fiducia, cioè non è sufficiente una valutazione personale sulla qualità del professionista (difficile da motivare e da contestare). Nella scelta del professionista occorre tener presente anche i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità voluti dall’articolo 4 del codice degli appalti.
Al di là di termini generali, un primo importante passo sarà quello che alcune associazioni di professionisti (Acta, Confassociazioni, Confprofessioni), individuano nell’estensione, ai professionisti, di agevolazioni dell’accesso alle gare già presenti nel codice degli appalti per le micro e piccole imprese. Se, infatti, lo Statuto del lavoro autonomo in corso di approvazione al Senato vuole incentivare la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, già ora basta applicare in modo ragionevole le norme vigenti.
Si tratta, in particolare, dell’articolo 1, lettera ccc, della legge 11/2016, che garantisce accesso alle micro, piccole e medie imprese vietando le aggregazioni artificiose di appalti e imponendo un obbligo di motivazione qualora un affidamento non venga suddiviso in lotti.
Il committente pubblico, quindi, non può prevedere gare eccessivamente dilatate che esigano requisiti particolarmente consistenti, inaccessibili alle micro e piccole imprese. Questa misura, sotto forma di divieto di ostacoli alla partecipazione di concorrenti minori, è stata trasfusa negli articoli 30 comma 7, 36 comma 1 e 41 comma 1 del Dlgs 50/2016, a vantaggio anche dei professionisti, grazie all’equiparazione con le piccole imprese.
Se le gare non possono avere criteri tali da escludere le micro e piccole imprese, se deve essere rispettato il criterio di rotazione ed essere agevolato il sistema di reti, ciò può giovare anche ai professionisti, singoli o associati, grazie all’equiparazione tra piccole imprese e professionisti. Tale equiparazione è stata più volte affermata dall’Autorità garante della concorrenza, intervenuta in tema di tariffe e di pubblicità.
La giustizia amministrativa (Consiglio di Stato 411 del 2015 e 1164 del 2016) ha condiviso questa impostazione favorevole all’equiparazione, che del resto è stata fatta propria anche dal legislatore nella legge di Stabilità 2016: l’articolo primo ha esteso ai professionisti la possibilità di attingere a fondi strutturali europei, attraverso l’equiparazione appunto a piccole e medie imprese. Guglielmo Saporito