APPALTI: I giovani professionisti possono limitarsi a firmare il progetto (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Appalti. L’interpretazione del Consiglio di Stato sui raggruppamenti temporanei
I giovani professionisti possono limitarsi a firmare il progetto

Spazio ai giovani professionisti nella progettazione degli appalti pubblici, sia che valga il testo unico 163/2006 sia che valgano le norme applicative delle direttive europee (legge n e Dlgs 50 del 2016): questo è il principio che si desume dalla sentenza del Consiglio di Stato 2 maggio 2016, n. 168o. La progettazione di lavori pubblici incentiva i giovani professionisti prevedendo (articoli 253 e 263, Dpr 207/2010) che si possa operare con raggruppamenti temporanei in cui vi sia almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.
Secondo il Consiglio di Stato, la norma non impone una specifica tipologia di rapporto professionale tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti. Così basta che il raggruppamento temporaneo comprenda un progettista che abbia anche «solo sottoscritto» il progetto. Secondo i giudici, basta la sottoscrizione del progetto, perché essa implica una partecipazione professionale e, quindi, l’esistenza di un rapporto professionale con il raggruppamento temporaneo.
Non sono quindi necessarie indagini ulteriori sul ruolo rivestito dal giovane professionista all’interno del raggruppamento o sulla tipologia specifica di rapporti tra raggruppamento e professionista. Ciò perché la finalità della norma è di promuovere la “presenza” del giovane professionista nell’ambito del raggruppamento temporaneo, consentendogli di maturare un’esperienza adeguata e di poter così arricchire il proprio curriculum.
Diverso è il caso dell’indagine sui requisiti di partecipazione per il personale tecnico (articolo 263, Dpr 207/2010): in materia di requisiti, si chiede alle imprese concorrenti di fornire specifici dati circa le fatturazioni Iva del personale tecnico utilizzato, con possibilità di collaborazione a progetto solo nel caso di soggetti esercenti arti o professioni.
Tra le agevolazioni per i giovani progettisti, c’è anche quella sull’età professionale, poiché (articolo 253, Dpr 207/2010) si rimane «giovani professionisti» all’interno di un quinquennio che decorre dall’iscrizione all’albo (e non col superamento dell’esame di abilitazione). L’abilitazione, infatti, è un requisito necessario per iscriversi, ma non costituisce di per sé titolo all’esercizio della professione: il solo esame di abilitazione non consente al professionista di operare sottoscrivendo progetti, occorrendo l’iscrizione all’albo. Tutti questi concetti saranno utilizzabili anche nel regime delle nuove direttive sugli appalti pubblici, poiché identica, in più norme (articolo 1, lettera ccc, legge u/2o16; articoli 24, comma 5, 95 comma 13 e 154 comma 3, Dlgs 50/2016) è la logica di avvantaggiare i giovani professionisti con migliori condizioni di accesso. Guglielmo Saporito

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