APPALTI: Meno vincoli ai lavori per società in concordato (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Appalti. Ordinanza del Tar di Milano
Meno vincoli ai lavori per società in concordato

Il Codice dei contratti pubblici abroga i vincoli della Legge fallimentare che incidono sull’affidamento di appalti a una società in concordato. Con l’ordinanza n. 1460/2016 del 15 novembre 2016 il Tar di Milano, seppur in via cautelare, si è pronunciato su due importanti questioni: gli effetti del decreto di omologa del concordato preventivo su preclusioni e vincoli sanciti dall’articolo 110, Dlgs 50/2016, in materia di condizioni di partecipazione delle società in concordato alle procedure di gara; il rapporto tra l’articolo 110, dlgs 50/2016, e l’articolo 186 bis, Legge fallimentare, che disciplina il concordato con continuità aziendale.
Nell’ambito del ricorso, era stata impugnata l’aggiudicazione di un appalto di lavori in favore di una società in concordato con continuità aziendale. Il decreto di omologa era stato pubblicato ben prima dell’avvio della procedura di gara e prevedeva che l’impresa dovesse essere autorizzata dal giudice delegato ad assumere commesse di valore superiore a una determinata soglia. Ciò rendeva necessaria tale autorizzazione per l’appalto messo a bando, autorizzazione che difatti era stata resa.
Il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dell’affidamento, sul presupposto che fossero necessari, ai fini dell’articolo 186-bis, comma 5, lettera a), non solo l’autorizzazione, ma anche il parere dell’esperto che attestasse la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
La stazione appaltate si è difesa rilevando che, come da determinazione dell’Anac n. 3 del 23 aprile 2014, le preclusioni e i limiti alla partecipazione delle imprese in concordato alle pubbliche selezioni cessano con la chiusura della procedura, formalizzata con il decreto di omologazione del concordato (articolo 180 Lf). Successivamente all’omologa, la società ritorna in bonis e può prendere parte alle gare secondo le prescrizioni del decreto ex articolo 180 Lf. L’autorizzazione rilasciata dal giudice delegato era, quindi, di per sé sufficiente a consentire l’affidamento, posta l’inapplicabilità della disciplina prevista dall’articolo 110 del Dlgs 50/2016 e dall’articolo 186-bis Lf successivamente all’omologa.

fronte del rapporto tra fonti, la stazione appaltante ha sostenuto la tesi dell’abrogazione del sistema vincolistico previsto dall’articolo 186-bis a opera della disciplina meno restrittiva introdotta dall’articolo 110 del Dlgs 50/2016, da considerarsi quale norma riformatrice della materia, idonea a svolgere effetti abrogativi impliciti sulle disposizioni incompatibili della Legge fallimentare. Del resto, la ratio della norma codicistica è stata quella di semplificare l’accesso delle imprese in crisi al mercato delle commesse pubbliche.
Il Tar ha condiviso l’interpretazione sostenuta dall’amministrazione resistente affermando, da un lato, la piena applicabilità al caso del nuovo Codice degli appalti, «con conseguente irrilevanza del disposto di cui all’articolo 186-bis, comma 5, lettera a), della Legge fallimentare», dall’altro l’autosufficienza, nello specifico, dell’autorizzazione del giudice delegato. Ciò in ragione del fatto che, successivamente all’omologa, la sola disciplina del concordato è, appunto, il decreto di omologa. Francesco Ferraro

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