APPALTI: Per gli incarichi agli avvocati serve la «mini-gara» pubblica (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Codice appalti. L’effetto sugli affidamenti nei servizi legali
Per gli incarichi agli avvocati serve la «mini-gara» pubblica

Lun.16 – L’affidamento della gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale deve avvenire nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e impone alle amministrazioni la revisione delle procedure fino ad oggi adottate.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, con l’articolo 17, inserisce nel novero dei contratti esclusi in tutto o in parte dalla sua applicazione le attività di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato negli arbitrati o nelle conciliazioni, e nei procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche.
A questi servizi si associano quelli di consulenza legale forniti in preparazione del contenzioso stragiudiziale o se c’è un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento. Il nuovo Codice impone lo svolgimento di queste attività da parte di un avvocato, esplicitando il riferimento all’articolo 1 della legge 31/1982, che regola la prestazione di attività forensi in Italia da parte degli avvocati di Paesi Ue.
Prima della riforma, in ambito nazionale l’affidamento di attività di gestione del contenzioso urgente era stato configurato come una particolare forma di incarico dal Consiglio di Stato, che (sentenza 270/2012) ne aveva stabilito una procedura di affidamento semplificata.
Da questa attività veniva distinta quella di gestione complessiva e programmata del contenzioso nell’ambito dei servizi legali, anche allora compresi tra i servizi esclusi in base alla loro catalogazione nell’allegato IIB e, per questo, assoggettati all’affidamento nel rispetto dei principi comunitari (in base all’articolo 27 del Dlgs 163/2006). L’attività di consulenza specifica, tradotta in studi e in pareri pro veritate, era invece annoverata nell’ambito delle attività di consulenza pura, peraltro assoggettata ai limiti previsti dall’articolo 6, comma 7 della legge 122/2010.
La nuova disposizione propone una formulazione molto più specifica delle prestazioni riportate fra i servizi esclusi, identificandola chiaramente come attività di gestione del contenzioso, indipendentemente dalla contestualizzazione (urgenza o gestione programmata) entro la quale si è generato, portando quindi al superamento della differenziazione presente nel previgente quadro normativo.
Peraltro, gli altri servizi legali riferibili alle prestazioni di un avvocato e non connessi al contenzioso sono inclusi nell’allegato IX, per il quale il nuovo Codice prevede l’affidamento con l’applicazione integrale delle regole del Dlgs 50/2016, salvo una limitata facilitazione nella fase di pubblicità preventiva.
L’affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, quindi, va effettuata nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, secondo l’espressa previsione contenuta nell’articolo 4 del codice, che vale per tutti i contratti esclusi. Le amministrazioni sono quindi tenute a definire una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Gli enti possono organizzare la scelta degli avvocati prestatori di servizi legali mediante la costituzione di elenchi, l’iscrizione ai quali deve essere pubblicizzata con avviso. Le modalità di affidamento devono essere ricondotte a procedure selettive adeguabili all’eventuale urgenza della costituzione in giudizio e possono essere sviluppate con criteri valutativi volti a sollecitare la dimostrazione della capacità di gestione del contenzioso specifico da parte del professionista. Alberto Barbiero

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