APPALTI: Qualificazione Soa confermata (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Qualificazione Soa confermata

Lun.7 – Qualificazione imprese con il sistema Soa (Società organismo di attestazione) confermata; introduzione di requisiti premiali; qualificazione dei contraenti generali affidata all’Anac; istituito l’albo dei direttori lavori e dei collaudatori delle opere infrastrutturali; subappalto liberalizzato ma con limite del 30% per l’affidamento di lavori specialistici. Sono alcune delle misure di maggiore rilievo per le imprese di costruzioni previste nello schema di decreto delegato approvato giovedì scorso in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Sul sistema di qualificazione delle imprese lo schema di decreto si muove analogamente a quanto già previsto dall’articolo 40 del codice attuale, disponendo «di regola» l’obbligo di attestazione Soa per i lavori pubblici di importo pari o superiore a 150 mila di euro, rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’Anac (le Soa). Si rafforza il ruolo dell’Anac che con proprie linee guida, individuerà i livelli standard di qualità dei controlli che le Soa devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale, da verificare annualmente. L’Autorità presieduta da Raffaele Cantone, che rimane titolare della vigilanza, dovrà effettuare una ricognizione straordinaria sul possesso dei requisiti di esercizio dell’attività da parte delle Soa e relazionare parlamento e governo su eventuali modifiche. Anche le stazioni appaltanti avranno l’obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell’attestazione. Viene fissata in cinque anni la durata della qualificazione della Soa, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida. La qualificazione delle imprese avverrà sulla base dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica, organizzativa ed economica. Sarà valutata anche la performance dell’impresa attraverso criteri reputazionali che l’Anac individuerà sulla base di alcuni principi riguardanti i precedenti comportamenti nell’esecuzione dei contratti. Dal punto di vista dell’esecuzione del contratto lo schema elimina i limiti alla possibilità di subappalto, a differenza della disciplina attuale che contiene il limite del 30% per le categorie prevalenti; si impone che il subappaltatore debba garantire gli stessi prezzi e lo stesso standard qualitativo delle prestazioni. L’unica limitazione prevista per il subappalto attiene alle categorie superspecialistiche, nel limite del 30%. Con l’abrogazione della legge obiettivo, viene riformata la disciplina del contraente generale, legata al contratto di appalto di «fare eseguire con qualsiasi messo» un’opera. Per farvi ricorso la stazione appaltante dovrà fornire un’adeguata motivazione, in base a complessità, qualità, sicurezza ed economicità dell’opera. È stato introdotto per il contraente generale o general contractor il divieto di svolgere attività di direzione lavori e a questa norma è collegata anche quella che riguarda l’albo creato presso il ministero delle infrastrutture un apposito albo nazionale cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che possono ricoprire gli incarichi di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici aggiudicati con la formula del contraente generale. Il direttore dei lavori lo nominerà il committente mediante sorteggio pubblico da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo. Sarà poi sempre il dicastero di Porta Pia a definire le modalità di iscrizione all’albo e di nomina. Va tenuto conto del fatto che non potranno ricevere incarichi di collaudo coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica, vigilanza e altri compiti relativi al contratto da collaudare; una risposta ai casi giudiziari che hanno riguardato alcune opere della Legge obiettivo. Per quel che riguarda la procedura di affidamento non sarà più possibile ricorrere alla procedura ristretta e a base di gara sarà posto il progetto definitivo e non più il preliminare. In buona sostanza si tratta di un appalto integrato classico, affidato sulla base di un progetto definitivo, di cui appare difficile comprendere la differenza rispetto a un normale appalto di lavori (se non forse per la disciplina dei contratti a valle). Il sistema di qualificazione dei contraenti generali, oggi assegnato alla competenza del Ministero delle infrastrutture, viene attribuito all’Anac.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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