IL SOLE 24 ORE
Valida l’offerta con carte superiori ai limiti del bando
Mar.1 – In sede di gara di appalto, l’amministrazione non può rifiutare un documento le cui dimensioni eccedano le previsioni del bando: lo sottolinea il Tar di Firenze con la sentenza 24 ottobre 2016 n. 1524, che offre spunti interessanti anche per le comunicazioni telematiche, come quelle previste dalla nuova legge 197/2016 sulla giustizia civile ed amministrativa. Il caso esaminato riguardava una gara per lavori edili: un candidato contestava l’aggiudicazione a un concorrente che aveva fornito una relazione di consistenza superiore alle tre pagine previste dal bando. Esso prevedeva inoltre invii telematici di documenti con dimensione massima di 20 MB in un unico file.
Secondo l’impresa ricorrente, accettare dimensioni superiori avrebbe alterato la situazione di parità (par condicio) tra concorrenti, dando maggiori possibilità di chiarire la propria offerta. Opinione non condivisa dal Tar, che ha invece applicato il principio di tassatività delle cause di esclusione, ritenendo che il superamento dei limiti fisici di un’offerta (cartacea o digitale) non può costituire di per sé motivo per l’estromissione dalla procedura dell’impresa che non si sia attenuta ai limiti.
Sul principio, la giustizia amministrativa applica infatti il favor partecipationis, ritenendo che un’ampia platea di concorrenti dia all’ente pubblico la possibilità di selezionare la migliore offerta: applicando tale principio, è stata tollerata un’eccedenza di tre pagine rispetto alle 19 previste dal bando (Consiglio di Stato, sentenza 3677/2012) e persino una relazione di centinaia di pagine invece delle 30 previste da un bando che si esprimeva solo in termini di preferibilità delle più contenute dimensioni (Tar L’Aquila, sentenza 344/2016). La parte più innovativa della sentenza fiorentina riguarda il limite di un unico file di 20 MB per l’offerta tecnica: il giudice ha ritenuto valutabile l’offerta anche se difforme dal bando, in quanto l’amministrazione non aveva espressamente previsto una clausola di esclusione.
In ogni caso, si sottolinea poi, non spetta alla piattaforma informatica rifiutare di caricare file di dimensioni maggiori di quelle indicate nella lettera di invito: il potere di esclusione spetta alla commissione di gara.
Sull’estensione di tali princìpi si interrogano di recente gli avvocati, che hanno problemi analoghi nell’applicare la legge 197/2016, il cui articolo 7 prevede rigide modalità telematiche nella trasmissione di documenti. La modifica l’articolo 13 del Dlgs. 104/2010 (sul processo amministrativo), prevedendo che il segretario generale della giustizia amministrativa possa stabilire limiti di dimensioni dei singoli file allegati al modulo di deposito, salvo casi eccezionali da autorizzare da parte del singolo magistrato. Attualmente, la dimensione prevista (in sperimentazione) per i files è di 30 Mb, peraltro superabili ricorrendo ad invii plurimi.
Di fatto, tuttavia, non vi è solo il rischio di una mancata accettazione da parte del sistema digitale, ma anche di un’omessa valutazione da parte del giudice: già per gli scritti difensivi opera l’articolo 120 del Dlgs 104/2010, che li limita a 30 pagine in caso di appalti, abilitando il giudice a trascurare ciò che gli avvocati scrivono in eccedenza. E non è tutto, perché vi sono anche le incertezze sugli stili di scrittura: la Cassazione civile ammette il Times New Roman, ma le sezioni penali (protocolli 18 dicembre 2015) preferiscono il Verdana. Guglielmo Saporito