ASSEMBLEA OUA 18 DICEMBRE 2015 – PROPOSTA DI MODIFICA ART. 2233 c.c.

MOZIONE ASSEMBLEA OUA
PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 2233 C.C.

L’Assemblea dei Delegati OUA riunitasi in Roma il 17/18-12-2015,
Premesso che:
• La crisi economica sta incidendo notevolmente sul mondo delle professioni, ed in particolare della professione forense. Lo stato di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti/avvocati appare imputabile anche a trascorse scelte politiche che, nel nome della libera concorrenza, hanno inciso nel mercato delle prestazioni professionali, rendendo la figura dell’avvocato indifesa ed esposta alle più spietate logiche di mercato: il tutto a discapito di una difesa libera ed indipendente da attuarsi anche attraverso la tutela di una prestazione professionale il cui compenso non sia soggetto in assoluto alla logica del massimo ribasso.
Considerato che:
• la Costituzione Italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica ed un diritto essenziale della persona, che anche tramite esso consegue libertà, dignità e riconoscimento sociale (cfr. Cost. artt. 1, 4 e 35 e ss.).
• Nella nozione di “lavoro” deve senz’altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro autonomo, di cui i professionisti sono fondamentale espressione.
• Oggi, il mercato, con le sue regole e le possibilità di accesso, è sempre più piccolo, perché limitato nell’accesso a chi ha più possibilità economiche, ed è sempre più misero, in quanto, il fatto di non avere regole tale lo rende, anche in termini di dignità.
• Nella previsione di un diritto collaborativo, in cui l’Avvocato è chiamato a svolgere nuovi compiti e ad ampliare il suo spaccato professionale, occorre recuperare la consapevolezza di non essere mera categoria professionale per reidentificarsi in Comunità essenziale delle componenti sociali. Non solo sotto il profilo tecnico–giuridico ma per la portata culturale, per la proficua testimonianza del vissuto umano e per la sensibilità interpersonale accumulata, l’Avvocatura deve mettere il suo patrimonio di esperienze a servizio della società. Ed in questa prospettiva, la professione forense, affinché possa adempiere alla sua funzione sociale di garante dell’eguaglianza sostanziale delle parti nelle relazioni sociali, necessita di un quadro normativo che tuteli la dignità dell’avvocato. Dignità che passa anche attraverso un equo e decoroso compenso, come sancito dall’art. 2233 c.c.

Considerato inoltre che:
• il compenso dell’Avvocato è regolato dal Codice Civile all’art. 2233, articolo che si preoccupa di determinare i compensi dei professionisti, legandoli in qualche modo al parere dell’associazione professionale cui gli stessi appartengono, quando non sono le tariffe o gli usi, o il giudice stesso a determinarli.
• Il D.M. 55/2014 parla di parametri e non di tariffe (abolite dal cd Decreto Bersani, D.L. 223 convertito in L.248/2006), e i parametri hanno valore solo nell’ipotesi di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale e non nei casi di compensi pattuiti tra le parti, per il valore preminente attribuito all’autonomia privata.
• L’Avvocatura denuncia che purtroppo, a seguito dell’abolizione dei minimi tariffari, numerosi sono stati gli “attentati”alla dignità del professionista, obbligato alla stipula di convenzioni da clienti con astratta capacità di imporre condizioni di contratto per prestazioni professionali a carattere fiduciario, spesso indecorose .
• Il rapporto intercorrente tra le dette imprese e l’Avvocato non è qualificato come rapporto commerciale tra imprese, sebbene tale sia considerato dal diritto comunitario il professionista intellettuale ( C. UE 19.02.2002 in causa C-35/99 il CNF è stato qualificato come associazione di imprese-).
• La stessa disciplina interna milita in tale implicito riconoscimento: i professionisti intellettuali sono considerati come imprese ai fini dell’applicazione della tutela dei consumatori, beneficiano della disciplina sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, e, oggi anche ai fini dell’accesso ai fondi europei riservati alle piccole e medie imprese.
• Manca, allo stato, una espresso riconoscimento, che consentirebbe la sottoposizione dei professionisti allo statuto di impresa, dunque, sia in malam partem, con l’imposizione di obblighi antitrust e di correttezza commerciale, e sia in bonam partem, ai fini della tutela e del sostegno, volto ad impedire che si integri abuso del diritto e /o di dipendenza economica a danno dell’Avvocato, parte debole del rapporto contrattuale con l’impresa, in ragione di un preteso rapporto fiduciario.
• I medesimi principi devono ritenersi validi per qualsiasi tipo di rapporto con la clientela, anche di tipo privato, al fine di limitare la concorrenza sleale.
• Va, pertanto, proposta, la modifica dell’art. 2233 c.c. nel senso della previsione della clausola di nullità per le pattuizioni stipulate in violazione del II comma del medesimo articolo, che palesino uno squilibrio di diritti e obblighi.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assemblea dei Delegati OUA
CHIEDE
Al Ministero di Giustizia, di porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, per la modifica dell’art. 2233 c.c., con l’inserimento di un IV comma del seguente tenore:

4. Sono nulli tutti i patti nei quali il compenso sia manifestamente sproporzionato all’opera prestata ai sensi del comma II.
Criteri di valutazione della sproporzione del compenso sono costituiti dai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico
E’ altresì nulla qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall’organo giurisdizionale, con diritto del cliente di trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto del cliente .
La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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