OSSERVAZIONI AL DDL 1209 APPROVATO DAL SENATO “MODIFICHE ALLA LEGGE 04/05/1983 N. 184 SUL DIRITTO ALLA CONTINUITA’ AFFETTIVA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN AFFIDO FAMILIARE”
La mancata applicazione di una legge rende necessaria una nuova legge
La singolarità dell’intervento normativo in commento appare connessa alla sentita necessità di sopperire alla mancata corretta applicazione da parte degli organi preposti della legge in materia di affidamento.
Il dato di fatto da cui parte il nuovo intervento normativo è che negli ultimi anni gli affidamenti da provvisori e temporalmente limitati sono normalmente caratterizza da tempistiche di lunga durata con l’aggravante di non essere spesso sostenuti da specifici progetti monitorati.
Il dato fattuale da cui muove l’intervento normativo in commento è che l’affidamento viene spesso snaturato a causa di inerzie anche istituzionali non in grado di sostenere adeguatamente le famiglie in difficoltà, difettando di progettualità di recupero con aiuti non solo economici (casa e lavoro) e assistenziali, che in tempi ragionevolmente brevi possano far rientrare le difficoltà transitorie sottese l’affidamento a terzi dei figli.
Partendo dal dato oggettivo, da cui emerge che il 55,9% degli affidamenti familiari dura più di due anni (tra questi molti durano oltre i quattro anni) l’intervento normativo appare necessitato e volto a tutelare i legami affettivi che il prolungato periodo di tempo significativamente ha fatto nascere tra minore e famiglia affidataria. E gli operatori del diritto sanno bene che i tempi del bambino non sono quelli dell’adulto.
Il DDL metterà il Giudice nella condizione di dover tener conto dei significativi legami affettivi e del rapporto stabile e duraturo che si consolida tra la famiglia affidataria e il minore nel momento in cui dovrà pronunciarsi sullo stato di adottabilità di quest’ultimo. La preoccupazione giuridica prima e politica poi è che dovrà porsi particolare attenzione a che non venga snaturato l’istituto dell’affido trasformandolo in una sorta di corsia privilegiata “di prenotazione del minore” da adottare e, correlativamente, non diventi un mezzo per eludere le norme dell’adozione, essendo il fine precipuo dell’affidamento il rientro del minore presso la propria famiglia d’origine.
Condivisibile peraltro è il principio sotteso dal DDL nel regolamentare una presa d’atto: qualora si valuti che il rientro del minore nella propria famiglia non sia possibile e la famiglia affidataria abbia i requisiti di cui all’art. 6 della L. 184/83, questa famiglia affidataria, in una situazione di prolungato affidamento, al fine di preservare la continuità affettiva, nel superiore interesse del minore, abbia la possibilità di richiedere l’adozione di quel minore.
Le particolarità della materia tuttavia impongono alcune direttive-raccomandazioni che andranno sempre sottese nell’elaborazione definitiva della normativa in esame e della sua successiva applicazione:
– non vada sminuita la centralità del giusto sostegno alla genitorialità e all’aiuto anche economico per le famiglie in difficoltà finalizzato al rientro del minore nella sua famiglia di origine, mettendo in condizione i nuclei familiari di poter provvedere all’accudimento e alla crescita dei propri figli;
– dovranno essere attivate corrette procedure di controllo e finanziarie in termini di interventi correttivi nel funzionamento delle istituzioni giurisdizionali ed amministrative deputate all’applicazione della normativa in tema di affidamento e adozione, non dimenticando che il mal funzionamento nella gestione dei rapporti tra Stato, Servizi, Tribunale per i Minorenni e famiglie, che la stessa Comunità Europea ci ha più volte segnalato di dover risolvere, rende comunque necessario un intervento correttivo
– la necessità del rispetto dello spirito della normativa che non venga distorto al punto da farla divenire di fatto strumento per percorrere una corsia preferenziale per le famiglie affidatarie per essere famiglie adottive
– l’affidamento rimanga sempre istituto disgiunto dall’adozione evitando il pericolo effettivo di confondere un periodo prolungato di affidamento con il preludio ad una dichiarazione di adottabilità del minore, percorso quest’ultimo che dev’essere considerato assolutamente autonomo per requisiti e principi non interscambiabili.
Il DDL pare garantire questa differenziazione laddove viene previsto un percorso autonomo della dichiarazione di adottabilità del bambino nell’ambito del quale viene garantita comunque la possibilità per la famiglia affidataria, che ne abbia i requisiti per chiedere l’adozione, di mantenere i legami affettivi in essere, valutati in relazione al prolungato periodo di affidamento, valorizzando il diritto alla continuità affettiva da parte dei minori in affido familiare.
Anche per questo appare condivisibile la scelta di non far rientrare in questo disegno di legge modifiche normative attinenti ai requisiti previsti dagli artt. 6 e 44 della L. 184/83, che avrebbero fatto confluire problematiche di natura etico-giuridca che dovranno invece essere oggetto di più attendo esame in un più completo ambito giuridico di riferimento (regolamentazione delle unioni civili) .