MOZIONE ASSEMBLEA OUA
L’Assemblea dei Delegati OUA riunitasi in Roma il 29 gennaio 2016, nell’interesse superiore del paese ed in difesa dei diritti dei cittadini,
premesso che
1. è fine primario dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura dare piena ed effettiva attuazione alle deliberazioni della massima assise degli avvocati italiani riuniti nel Congresso Nazionale Forense;
2. la mozione n. 50 del XXXII Congresso Nazionale Forense chiede di estendere l’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato;
3. fra le attività meritevoli di inclusione nel novero di quelle ammesse al beneficio di Stato vi è sicuramente ogni procedimento che vede fra le parti dei soggetti particolarmente disagiati e dai mezzi difensivi sproporzionatamente limitati, trattandosi di parti processualmente deboli le cui capacità di difesa sono compromesse dalle traversie delle specifiche posizioni soggettive;
4. fra le ipotesi da prendere all’uopo in considerazione non si può non ritenere di particolare interesse quelle inerenti i procedimenti di costituzione parte civile e tutela civile delle vittime dell’inadempimento degli obblighi familiari di cui all’art. 570 C.P., II comma, con riferimento a quanto inerisce i figli minori o disabili;
5. invero, la costituzione di parte civile può avvenire solo ed esclusivamente avvalendosi dell’assistenza di un avvocato e deve essere formulata entro i termini di rito che vanno rispettati a pena di inammissibilità della richiesta: detta necessità rende ovviamente l’intervento processuale un gravoso incombente per molta parte dei minori e disabili che già sono svantaggiati dall’abbandono quantomeno economico di uno dei genitori, ovvero sono sfavoriti nell’accesso alla difesa proprio dalla medesima ragione per cui si svolge il processo;
6. sul punto, appare utile precisare che la costituzione di parte civile NON è solo e solamente un mezzo per chiedere il risarcimento conseguente a reato, bensì la formalità necessaria affinché il danneggiato da reato possa divenire parte attiva nel processo penale ed entrare pienamente in contraddittorio con Il Giudice, il Pubblico Ministero e con il difensore dell’imputato facendo valere le proprie “ragioni” ed anche elementi di prova (documentale e testimoniale) che altrimenti potrebbero non essere acquisiti;
7. per la costituzione di parte civile da parte di un minore, che avviene a mezzo dell’esercente la potestà genitoriale, non è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, in quanto non si tratta di atto eccedente l’ordinaria amministrazione che ben può essere svolto in ogni momento da parte l’esercente la potestà genitoriale e può estendersi anche alla previa richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato;
8. per consentire il perseguimento delle ragioni di giustizia che muovono la pubblica accusa nel sostenere l’azione penale nei confronti di coloro che si sottraggono agli obblighi alimentari verso minori e disabili risulta appunto da valorizzare e sostenere la capacità effettiva delle parti offese di costituirsi nel processo e previamente di accedere alla difesa;
9. peraltro, nell’analoga fattispecie inerente le vittime di reati a sfondo sessuale, vi è già totale esenzione per l’intera procedura qualunque sia il reddito degli istanti;
10. invero, l’esperienza anche recente di minori in condizione di abbandono che, dovendosi costituire quali parti civili, devono sostenere le spese legali, ha palesato le effettive difficoltà difensive che questi incontrano ogni giorno: la conseguenza è la scarsa percentuale di parti civili che si costituiscono e sostengono con la loro partecipazione al processo l’attività del PM;
11. per questa ragione emerge il bisogno di suffragare non soltanto le vittime di reati di gravissimo impatto individuale, bensì anche coloro che per la loro vulnerabilità (minori e disabili) richiedono di essere posti in una posizione processuale paritaria affinché possano effettivamente esercitare il diritto di difesa in processi dove vi è scarsa attenzione sociale e mediatica ma grande lesione del bene vita e dell’infanzia;
12. tutto ciò evidenzia la necessità di sostenere le spese legali delle vittime che altrimenti desisterebbero dalla costituzione di parte civile; di conseguenza diventerebbe pressoché impossibile poter ottenere l’effettivo risarcimento del danno. E comunque anche in caso di condanna penale e civile l’effettiva esecuzione della sentenza e il recupero delle somme e delle spese comporta ulteriori costi processuali;
rilevato quindi che
13. costituisce un dato certo che ottenere giustizia sostanziale per le vittime minori e disabili ha un enorme costo privato, un costo la cui sostenibilità non può gravare sulle vittime innocenti che in questo modo rischiano di pagare un ulteriore costo economico, oltre quello umano;
14. pertanto risponde ad un’esigenza di giustizia sociale e di solidarietà processuale prevedere l’ammissione delle vittime del mancato adempimento degli obblighi di assistenza familiare che si costituiscono quali persone offese o quali parti civili al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ampliando la platea delle vittime che possono accedere a tale beneficio in deroga ai limiti di reddito previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
15. la modifica proposta garantirebbe un effettivo esercizio del diritto di difesa per le vittime tutelato dall’articolo 24 della Costituzione e conseguirebbe il risultato di una uguaglianza sostanziale prevista dall’articolo 3, comma secondo, della Costituzione che impone alla Repubblica l’obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli (anche di ordine economico) che impediscono ai lavoratori di partecipare alla vita sociale e quindi innanzi tutto all’attività
giudiziaria;
altresì considerato che
16. alla luce di queste problematiche e della citata mozione congressuale, appare da lodare e valorizzare ogni iniziativa che propone di estendere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a nuovi soggetti in superamento dell’attuale previsione di legge;
17. tutto quanto sopra svolto risulta rilevante per migliaia di interessati minori e disabili che rientrano nella descritta previsione di allargamento dell’accesso al diritto di difesa;
tutto ciò premesso, rilevato e considerato
L’Assemblea dei Delegati OUA, riunitasi in assemblea il 29 gennaio 2015, condividendone il contenuto, delibera di dare la Sua ferma adesione ed il suo completo sostegno alla proposta di legge di cui il testo integrale in calce e chiede a Deputati e Senatori, al Governo ed alle Camere di adottare senza indugio ogni iniziativa per far si che essa diventi Legge dello Stato.
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Camera dei Deputati XVII
Legislatura
Senato della Repubblica XVII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S.
Disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato per minori e disabili parti offese del mancato adempimento degli obblighi alimentari
“Onorevoli Senatori/Deputati. “Onorevoli Deputati, l’esperienza anche diffusa di processi penali per mancato adempimento degli obblighi alimentari a favore di figli minori o inabili ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica il quadro fortemente gravoso per le vittime del reato di cui all’art. 570 e per le loro famiglie che, dovendosi costituire quali parti civili, devono sostenere le spese legali.
A tal riguardo emerge il bisogno di sostenere non soltanto le giovani vittime ma anche le loro famiglie affinché possano effettivamente esercitare il diritto di difesa in processi che si sviluppano sempre fino alla fase esecutiva della sentenza di condanna, con esiti lentissimi, con oneri processuali proporzionalmente pesanti, nell’ambito di processi penali con parti offese di giovanissima età e/o di particolare debolezza individuale, verso genitori che cercano di sottrarsi agli obblighi parentali. Si tratta, in breve, di processi penali che richiedono eccessivamente lente attività processuali, oneri di difesa difficilmente sostenibili per famiglie già indebolite dalla separazione e persino insostenibili per i singoli minori e disabili, costi per i consulenti tecnici, e complessa raccolta di prove a sostegno delle proprie richieste risarcitorie (quantomeno per la ricostruzione dei patrimoni dei soggetti interessati dall’obbligo risarcitorio).
Tutto ciò evidenzia la necessità di sostenere le spese legali delle vittime che altrimenti desisterebbero dalla costituzione di parte civile; di conseguenza diventerebbe pressoché impossibile poter ottenere l’effettivo risarcimento del danno morale contribuendo alla stigmatizzazione sociale di tali fatti di reato. E comunque anche in caso di condanna penale e civile l’effettiva esecuzione della sentenza e il recupero delle somme e delle spese comporta ulteriori costi processuali.
In tal modo costituisce un dato certo che ottenere giustizia sostanziale per le famiglie delle vittime del mancato sostegno dei genitori ha un enorme costo privato, un costo la cui sostenibilità non può gravare sulle vittime che in questo modo rischiano di pagare un ulteriore costo economico, oltre quello umano.
Sul punto, appare utile precisare che la costituzione di parte civile non è solo e solamente un mezzo per chiedere il risarcimento conseguente a reato, bensì la formalità necessaria affinché il danneggiato da reato possa divenire parte attiva nel processo penale ed entrare pienamente in contraddittorio con Il Giudice, il Pubblico Ministero e con il difensore dell’imputato facendo valere le proprie “ragioni” ed anche elementi di prova (documentale e testimoniale) che altrimenti potrebbero non essere acquisiti;
Pertanto risponde ad un’esigenza di giustizia sociale e di solidarietà processuale prevedere l’ammissione delle vittime della mancata prestazione degli obblighi di assistenza famigliare che si costituiscono quali persone offese o quali parti civili al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ampliando la platea delle vittime che possono accedere a tale beneficio in deroga ai limiti di reddito previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
La modifica proposta garantirebbe un effettivo esercizio del diritto di difesa per le vittime tutelato dall’articolo 24 della Costituzione e conseguirebbe il risultato di una uguaglianza sostanziale prevista dall’articolo 3, comma secondo, della Costituzione che impone alla Repubblica l’obbligo
di rimuovere tutti gli ostacoli (anche di ordine economico) che impediscono ai lavoratori di partecipare alla vita sociale e quindi innanzi tutto all’attività giudiziaria.”
“Disposizioni per il riconoscimento del patrocinio legale in favore dei figli minori e inabili per cui vi é inadempimento degli obblighi alimentari”
DISEGNO DI LEGGE Art. 1.
“1. All’articolo 76, comma 4ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «609undecies del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «e del reato di cui all’articolo 570 II comma, n. 2, del codice penale con riferimento ai soli ai figli minori od inabili al lavoro».
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,” con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Programmazione economicofinanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economicofinanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al primo periodo”.
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Di seguito si riporta il testo della norma penale:
Articolo 570 codice penale. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.