L’Assemblea dei Delegati dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA)
riunitasi in Catania il 4 luglio 2015, nell’interesse superiore del Paese ed in difesa dei
diritti dei cittadini,
premesso che
- è fine primario dell’OUA dare piena ed effettiva attuazione alle deliberazioni della massima assise degli avvocati italiani riuniti nel Congresso Nazionale Forense;
- il Congresso di Venezia ha, fra l’altro, approvato le mozioni politiche n. 21 e 22;
- dette mozioni impegnano gli organi direttivi della professione, fra l’altro, a svolgere ogni attività utile perché siano approvate norme che consentano agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni degli atti di trasferimento immobiliare e degli altri negozi soggetti a trascrizione nei registri immobiliari secondo l’articolo 2643 del codice civile con conseguente loro legittimazione alla richiesta delle relative formalità;
- avanti la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana è stato depositato un disegno di legge che prevede la possibilità per gli avvocati di autenticare le sottoscrizioni delle compravendite di immobili non abitativi di valore catastale non superiore a 100.000 Euro (art. 28 del DDL Competitività – atto Camera dei Deputati C-3012);
- il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, consente, tra l’altro, alle parti ed ai coniugi di servirsi dell’istituto della negoziazione assistita dagli avvocati, per la risoluzione in via amichevole delle controversie e per le soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio senza, tuttavia, prevedere che gli accordi conclusi siano idonei per la trascrizione, pur se autenticati nell’autografia e dichiarati conformi alle norme imperative e all’ordine pubblico dagli avvocati stessi, che con ciò svolgono di fatto funzione di pubblico ufficiale. L’art. 5 comma III della l. n. 162/14 infatti obbliga le parti a rivolgersi ad altro pubblico ufficiale per la mera autentica delle sottoscrizione del verbale di accordo che contenga disposizioni soggette a trascrizione, con il solo risultato di un’ irragionevole e perciò stesso illegittima duplicazione di attività gravante anche in termini di costi sulle parti. L’art. 5 comma III della l. n. 162/14 costituisce norma tanto più contraddittoria quando si consideri che agli avvocati in sede di negoziazione assistita è stato conferito il potere di autentica degli accordi ex art. 6 comma III della L.132/14 con effetti costitutivi sugli atti dello stato civile delle persone, ben più gravosi rispetto a quelli della trascrizione degli atti ai fini di mera pubblicità non costitutiva ex art. 2644 c.c.;
- vi è necessità per gli avvocati, nello svolgimento quotidiano della professione, di poter autenticare le sottoscrizioni di contratti preliminari di vendita immobiliare e chiederne quindi la trascrizione. L’attuale divieto comporta un aggravio di costi per gli stipulanti, obbligati a rivolgersi ad altro professionista (Notaio) soltanto perché le loro firme siano autenticate ed il documento trascritto.
Per queste ragioni
la commissione “Diritto Civile” di OUA ha sottoposto all’attenzione della Giunta la necessità di dare pieno sostegno, in ogni istanza, all’approvazione dell’art. 28 del disegno di legge “Competitività”, suggerendo anche di inserirvi la legittimazione per gli avvocati di autenticare le sottoscrizioni, curandone la trascrizione, dei contratti preliminari aventi ad oggetto il trasferimento di immobili, senza limite alcuno, nonché aggiungendo al terzo comma dell’art. 5 L. 162/14 le parole: « ovvero dagli avvocati che le assistono ».
La Giunta, facendo proprie le considerazioni della Commissione “Diritto Civile”
Propone
all’Assemblea il seguente testo di deliberazione:
L’Assemblea dei Delegati OUA, riunitasi in assemblea il 4 luglio 2015 a Catania,
delibera
di dare la sua ferma adesione ed il suo completo sostegno ai principi ispiratori dell’articolo 28 del Disegno di Legge “Competitività” chiedendo al Parlamento di convertirlo – con le integrazioni sopra descritte – in Legge dello Stato.
RAFFRONTO TRA L’ART.28 PRESENTE NEL DISEGNO DI LEGGE E QUELLO
INTEGRATO CON LE MODIFICHE RICHIESTE
Ddl Concorrenza 3012 |
Emendamenti
Commissione Diritto Civile OUA
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ART. 28. (Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo).
1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all’imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell’articolo 2657 del codice civile. 2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria. 3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. 4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.
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ART. 28. (Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili [adibiti ad uso non abitativo]).
1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all’imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell’articolo 2657 del codice civile. 1. bis Indipendentemente dal valore catastale e dalla natura degli immobili, può altresì essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio l’autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all’articolo 2645 bis del codice civile. 2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 1 bis nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria. 3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 1 bis sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. 4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3. 5. All’articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 dopo la parola: « autorizzato » sono aggiunte le parole: « ovvero dagli avvocati che le assistono » |
Documento in allegato