IL SOLE 24 ORE
Albi & mercato/2. La misura dell’Antitrust per le continue resistenze sulla pubblicità digitale delle prestazioni
Al Cnf sanzione di un milione
Milano. L’Antritrust non perde di vista il Cnf. E lo sanziona ancora una volta con quasi un milione di euro. Nel mirino sempre la linea del Consiglio nazionale forense, ostile a permettere agli avvocati di fare pubblicità alla propria attività utilizzando piattaforme digitali e segnatamente un “circuito” telematico ai cui iscritti il legale assicurava sconti sulle prestazioni professionali. Il Garante ricorda che nell’ottobre 2014 venne accertata la condotta anticoncorrenziale del Cnf che aveva limitato la libertà degli avvocati nella determinazione della propria condotta sul mercato, da una parte considerando illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori alle tariffe e, dall’altra, limitando l’utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale rendere nota la convenienza della prestazione professionale offerta.
Ora, nella lettura dell’Authority, il Cnf è rimasto in larga misura inerte, senza un vero ripensamento della posizione assunta. Determinante, sottolinea adesso il provvedimento 25868 con il quale è stata inflitta la sanzione, è la delibera del Cnf del 23 ottobre 2015, in rapporto al parere n. 48/2012 di cui il Cnf ha inteso fornire un’interpretazione autentica. Questo intervento infatti, analogamente al precedente, ricorda l’Antitrust stigmatizza come comportamento deontologicamente scorretto «la ricerca e l’acquisizione di clientela, e quindi l’uso di mezzi che (…) possano, facilmente degradare ad improprio accaparramento di clientela attraverso la suggestione creata esclusivamente dalla convenienza economica», convenienza economica che, enfatizzata, secondo quanto deliberato il 23 ottobre, diventerebbe «l’unico criterio per orientare le scelte del consumatore». La delibera conclude, pertanto, che il precedente parere n. 48/2012 «vada interpretato come ferma stigmatizzazione dell’accaparramento di clientela con modi e mezzi non idonei».
L’Authority ne conclude che la delibera non solo non revoca il contenuto del precedente parere n. 48/2012, ma anzi ne ribadisce, nella sostanza, i principi informatori e, pertanto, non può essere considerata idonea a porre termine all’infrazione contestata. Giovanni Negri