AVVOCATI: Albi degli avvocati in network (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Il via libera del Garante privacy al decreto che attua la riforma della professione
Albi degli avvocati in network
Le informazioni saranno omogenee su tutto il territorio

Ok al network degli albi forensi. Tutti in rete e in dialogo tra loro. Ma nel rispetto delle competenze di Consiglio nazionale e consigli circondariali e in linea con le norme sulla protezione dei dati.
Il sistema sarà composto da un’entità centrale gestita dal consiglio nazionale forense e dagli albi degli ordini territoriali.
Su questo impianto si è pronunciato il Garante della privacy che, con il provvedimento n. 329 del 28 luglio 2016, ha dato il parere favorevole allo schema di decreto del ministro della giustizia sulla tenuta con modalità informatizzate degli albi, registri ed elenchi degli avvocati, a seguito della nuova legge professionale (articolo 15 della legge 247/2012).
In base alla riforma della categoria, il decreto ministeriale deve disciplinare tenuta e aggiornamento di albi, elenchi e registri. Via Arenula ha predisposto, pertanto, uno schema di decreto che dispone un ampio uso delle tecnologie informatiche. Secondo lo schema in commento, il consiglio nazionale forense avrà il compito di predisporre, tempo un anno, un sistema informatico da mettere a disposizione degli ordini territoriali.
L’obiettivo è uniformare la tenuta degli albi, favorendone l’interoperabilità tra gli stessi ordini territoriali e il consiglio nazionale.
Sottoposto al vaglio del garante, l’articolato è stato emendato. In particolare un rilievo ha riguardato l’identificazione del titolare del trattamento, cui si devono attribuire le responsabilità previste dal codice della privacy (dlgs 196/2003). Nell’ultima versione, lo schema prevede che il sistema informatico centrale (Sic) sarà gestito dal Consiglio nazionale forense, che rivestirà il ruolo di titolare del trattamento dei dati nel Sic. I singoli consigli dell’ordine circondariali rimangono, però, il medesimo ruolo di titolari del trattamento per la tenuta degli albi attribuita a ciascuno di essi.
Completano il quadro le specifiche tecniche per l’architettura del sistema, flussi informativi, modalità di accesso al Sic per l’inserimento dei dati, modalità di interconnessione e di interazione con i sistemi dei consigli dell’ordine, misure di sicurezza e individuare degli incaricati del trattamento.
Un altro rilievo del garante concerne il rinvio a un decreto dirigenziale del ministero della giustizia per l’inserimento di informazioni accessorie negli albi, elenchi e registri. Qui il problema è che la legge professionale incarica un decreto ministeriale (e non dirigenziale) del compito di definire la disciplina della tenuta e aggiornamento degli albi. In sostanza il ministero della giustizia deve stabilire già con il decreto a firma del Guardasigilli quali siano queste informazioni accessorie potenzialmente inseribili negli albi. Antonio Ciccia Messina

Foto del profilo di Andrea Gentile

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