ITALIA OGGI
La scheda informativa del Consiglio nazionale forense inviata ai presidenti dei Coa
Anticorruzione in versione soft
Adempimenti parametrati alle peculiarità degli ordini
Obblighi anticorruzione semplificati per gli ordini professionali. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno scorso del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che entrerà in vigore il 23 giugno prossimo, infatti, il legislatore è intervenuto sul dlgs n. 33/2012 e sulla legge 190/2012, incidendo sulla normativa anticorruzione e trasparenza applicata alle professioni. A partire dal venir meno dell’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti dei consigli locali e nazionali degli ordini (si veda ItaliaOggi del 16 aprile 2016). Ad approfondire le novità contenute nel dlgs n. 97/2016 è il Consiglio nazionale forense, attraverso una scheda informativa inviata ai presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati. Anzitutto, il documento segnala che l’art. 13, lett. b), nel modificare l’art. 14 del dlgs 33/2013, ha ristretto l’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai componenti degli organi di indirizzo politico di stato, regioni ed enti locali. Facendo venir meno tale obbligo per i componenti dei consigli locali e nazionali degli ordini professionali, finora ritenuto sussistente dall’Anac. Obbligo che, precisa il Cnf, è tuttora comunque sospeso per via dell’ordinanza del Consiglio di stato n. 1093/2016, depositata il 1° aprile scorso. Inoltre, la scheda segnala la modifica dell’art. 2 del dlgs 33/2013, con l’inserimento dell’art. 2-bis «ambito soggettivo», dove è stabilito che la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applica agli enti pubblici economici e agli ordini professionali. Questo significa che viene riconosciuta l’esigenza di calibrare e modulare l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli ordini. In particolare, sono previste modalità semplificate sia per i piccoli comuni sotto i 15 mila abitanti, sia per gli ordini professionali. Un’ulteriore semplificazione è contenuta nell’art. 22, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi. Viene in sostanza eliminato l’obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione, nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l’assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l’obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall’articolo 19 del dlgs 33 del 2013. L’art. 23, continua il documento del Cnf, interviene invece sull’art. 26 del dlgs n. 33/2013, eliminando l’obbligo della rilevazione d’ufficio e la segnalazione all’Anac previsto in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi. Abrogate, inoltre, le disposizioni in tema di obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa, obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese e trasparenza degli oneri informativi. Infine, il documento si sofferma sull’introduzione di una nuova forma di accesso civico libero ai dati e ai documenti pubblici, con la quale in sostanza chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti inerenti la sicurezza pubblica, nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria dello stato, la conduzione di indagini sui reati, il regolare svolgimento di attività ispettive. Gabriele Ventura