AVVOCATI: Associazioni, più vincoli (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Le modifiche del Consiglio nazionale forense al regolamento 1/2013
Associazioni, più vincoli
Requisiti rigorosi per poter essere specialistiche

Sab. 16 – Il Consiglio nazionale forense stringe le maglie sulle associazioni specialistiche. Per potersi iscrivere all’elenco, infatti, dovranno essere guidate da un avvocato e composte per almeno i due terzi da avvocati, avere una struttura di coordinamento delle sedi locali che assicuri la unitarietà di indirizzo ed essere in grado di organizzare, dall’anno successivo, un corso biennale di formazione non inferiore a 200 ore. È il contenuto delle modifiche apportate dal Cnf al regolamento 11 aprile 2013, n. 1, sul riconoscimento delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, tramite delibera del 24 giugno 2016, immediatamente operativa.
Le novità vanno nell’ottica di raccordare i requisiti delle associazioni con la normativa sulle specializzazioni, spiega il Cnf in una nota, ma anche di rimarcare «la natura necessariamente forense delle associazioni». A essere rivisto, in particolare, è l’art. 3 del regolamento, recante i requisiti di iscrizione nell’elenco e, nel dettaglio, vengono modificate le lettere b) e c) e inserita la lettera g). Da oggi, per iscriversi all’elenco tenuto dal Cnf, è necessario che il presidente dell’associazione, o comunque colui che ne abbia la rappresentanza, sia un avvocato, e che il numero degli iscritti avvocati sia pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale. In generale, il numero degli iscritti all’associazione deve comunque essere verificabile e significativo su base nazionale tenuto conto del settore di interesse. Inoltre, l’associazione deve dimostrare di avere una sede nazionale e di essere presente con sedi operative in almeno la metà dei distretti di corte d’appello. Le sedi devono essere coordinate da un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la unitarietà di indirizzo. Infine, la nuova lettera g) prevede che l’associazione dimostri di aver organizzato e realizzato, nell’anno precedente la richiesta di riconoscimento, una significativa attività formativa nel settore di interesse e di essere in grado di organizzare e realizzare, a partire dall’anno successivo alla richiesta di riconoscimento, un corso biennale non inferiore a 200 ore specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna. Restano infine validi gli altri requisiti previsti dall’art. 3 del regolamento. Attualmente, sono 14 le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative iscritte all’elenco del Cnf: l’Unione nazionale avvocati amministrativisti, l’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, l’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, l’Associazione matrimonialisti italiani, la Società italiana avvocati amministrativisti, l’Unione nazionale camere minorili, la Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minori, il Trust in Italia, gli Avvocati giuslavoristi italiani, l’Unione nazionale camere civili, l’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, l’Unione forense per la tutela dei diritti umani, l’Unione delle camere penali italiane. Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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