AVVOCATI: Avvocati, ammessa pubblicità (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Siti di sconti

Avvocati, ammessa pubblicità

Sì a pubblicità dei legali sui siti per sconti alla Groupon. Ma il Cnf non tentò di resuscitare i minimi. È anticoncorrenziale il parere del Consiglio contro Amica Card, piattaforma web su cui cercare un primo contatto con i clienti. Irrilevante, invece, la ripubblicazione della circolare sulle tariffe ormai superata. Lo stabilisce il Tar Lazio con la sentenza 8778/15, pubblicata dalla prima sezione. Un punto a testa per Antitrust e Cnf. Via libera, quindi, alla pubblicità degli avvocati su siti per gli amanti degli sconti: il Cnf non può proibire gli annunci su Amica Card perché si tratta di una piattaforma web su cui cercare un primo contatto con i clienti e, dunque, uno strumento perfettamente lecito e utilizzabile dagli avvocati. È dunque anticoncorrenziale il parere contrario del Cnf. Deve però essere ridotta la sanzione inflitta dall’authority sull’altra condotta contestata: il fatto che sul sito del Consiglio sia stata ripubblicata una circolare sulle tariffe forensi non può essere considerata un tentativo di reintroduzione surrettizia dei minimi. Nessun dubbio, quindi, che all’Ordine professionale si possano applicare i principi Ue che valgono per le associazioni di impresa. E non ha buon gioco il Consiglio nel lamentare violazioni del principio Cedu della terzietà rispetto alla sanzione antitrust: il fatto che si impugnabile costituisce garanzia sufficiente. Resta, dunque, anticoncorrenziale lo stop adottato a suo tempo contro Amica Card con un parere che, seppure non vincolante, giudicava contrari alla deontologia gli annunci sul sito web degli sconti. Annunci che, invece, non differiscono da un’inserzione sul giornale. La piattaforma, infatti, è solo uno spazio in cui l’avvocato può presentare la sua attività e proporre uno sconto all’utente che decide di utilizzare i suoi servigi. Non c’è contratto a distanza. Quanto alla circolare «incriminata», non può costituire indice di intesa restrittiva l’errore di pubblicazione sul sito, che sia ascrivibile allo stesso Cnf o a una banca dati privata. di Dario Ferrara 

 

 

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