AVVOCATI: Avvocati: compenso gratuito patrocinio prima della chiusura della causa (forexinfo.it)

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Avvocati: compenso gratuito patrocinio prima della chiusura della causa

Avvocati, gratuito patrocinio: quando va fatta la richiesta di pagamento del compenso per il gratuito patrocinio? Ecco le ultime novità alla luce della Legge di Stabilità 2016

Avvocati, gratuito patrocinio: quando va fatta la richiesta di pagamento del compenso per l’avvocato che ha difeso un cliente ammesso al gratuito patrocinio?
Il Tribunale di Milano, in applicazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, ha chiarito che l’avvocato ammesso al gratuito patrocinio deve richiedere il compenso prima della chiusura della causa.
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto infatti alcune novità anche per gli avvocati che vantano un credito nei confronti dello Stato per aver svolto il gratuito patrocinio.
Avvocati, gratuito patrocinio: compenso prima della chiusura della causa
A partire dal 1 gennaio 2016 l’avvocato che ha prestato gratuito patrocinio in una causa deve presentare una istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato prima che il giudizio sia concluso.
In questo modo il giudice emetterà il decreto di pagamento contemporaneamente al provvedimento che definisce il giudizio.
Così ha infatti statuito il Tribunale di Milano, sezione IX civile, chiarendo che poichè l’art. 83 comma III-bis D.P.R. 115 del 2002 introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 ha natura processuale, lo stesso trova applicazione anche per i processi in corso.
Come si legge nella pronuncia del Tribunale di Milano per effetto della nuova disciplina, il decreto di pagamento pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore.
Avvocati: il compenso per gratuito patrocinio non si estingue
Il Tribunale poi specifica anche che, una volta emesso il provvedimento che chiude il giudizio, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione del gratuito patrocinio.
In queste ipotesi infatti la giurisprudenza della Cassazione Civile è orientata nel ritenere l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso del gratuito patrocinio illegale o comunque abnorme.
Tuttavia l’avvocato non perde il diritto ad ottenere il pagamento del compenso per gratuito patrocinio se lo stesso non è stato liquidato nel corso del processo.
Il Tribunale di Milano infatti ricorda che l’avvocato può sempre richiede la liquidazione del compenso per gratuito patrocinio attraverso un successivo procedimento ordinario o con una ingiunzione di pagamento.

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