Professioni e tutele. Tempo fino all’11 ottobre 2017 per stipulare la nuova assicurazione obbligatoria
Avvocati con polizza-infortuni
Roma. È fissata all’11 ottobre 2017 la dead line a disposizione degli avvocati per stipulare l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale e contro gli infortuni. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di martedì scorso (la n.238) il decreto del ministero della Giustizia che, in linea con il nuovo ordinamento forense, detta le condizioni essenziali e i massimali minimi per l’assicurazione. Oggi meno della metà degli avvocati è dotato di un’assicurazione Rc professionale e pochissimi sono coperti contro gli infortuni.
Sul fronte della responsabilità derivante dallo svolgimento della professione, la polizza deve avere una copertura a tutto campo. Rientrano nell’assicurazione obbligatoria i danni – patrimoniali e non, indiretti, permanenti, temporanei e futuri – che il legale può causare, oltre che ai clienti e alle controparti processuali, anche a terzi, in maniera colposa o con colpa grave, nello svolgere tutte le attività alle quali è abilitato, giudiziali e stragiudiziali. La norma specifica inoltre che tra i terzi non rientrano collaboratori e familiari. L’ombrello assicurativo deve estendersi anche ai collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali per fatti colposi o dolosi.
Prevista anche la responsabilità per i danni derivanti dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti.
Tutelati i familiari del professionista: gli eredi possono contare su una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che smettono di esercitare quando la polizza è ancora attiva. Fasce di rischio e massimali sono tarati sul reddito dei professionisti, anche associati, con una forbice che va dai 350mila euro ai 10 milioni.
Per tutti gli avvocati scatta anche l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni. La polizza è prevista per il legali e i collaboratori e i praticanti, per i quali non sia già attiva la copertura Inail. Le garanzie riguardano tutti gli infortuni che possono capitare nello svolgere l’attività «o a causa o in occasione di essa» e possono comportare la morte o un’invalidità sia temporanea che permanente. Tra i rischi assicurati, anche quelli connessi agli spostamenti di lavoro.
La norma precisa inoltre che l’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore, il quale non può fare marcia indietro in seguito alla denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso della durata del contratto o nel periodo di ultrattività. Anche in caso di franchigie e scoperti l’assicuratore deve comunque risarcire il terzo per l’intero importo, ferma restando la possibilità di recuperare le relative somme «dall’assicurato tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo».
Della copertura va informato il cliente e la polizza è disponibile presso il Consiglio nazionale forense o sui siti Internet. Non essere in regola coi requisiti dettati dal Dm costa la cancellazione dall’albo. La Cassa forense è pronta a dare il suo contributo. «Meno della metà degli avvocati ha una Rc professionale – dice il presidente Nunzio Luciano – e pochissimi hanno una polizza infortuni. Per la prima abbiamo già convenzioni e le adegueremo alle norme, cercando di abbattere i costi per i colleghi, mentre per gli infortuni valuteremo di intervenire, dove è possibile, con le risorse disponibili grazie al Regolamento assistenza». Patrizia Maciocchi