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Avvocati: quanti crediti formativi occorre maturare
La legge sull’ordinamento professionale forense ha sancito, fra gli altri, l’obbligo della formazione continua degli avvocati (art. 11, Legge n. 247/2012).
Con il regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 il Cnf ha disciplinato le modalità di attuazione dell’obbligo formativo.
L’avvocato è tenuto a curare la propria formazione nell’arco di tutta la vita professionale, mediante la partecipazione a convegni e corsi accreditati dal Cnf e ad altre iniziative formative elencate nell’art. 13 del regolamento (fra le altre, ad es., la pubblicazione di saggi o articoli a carattere giuridico su riviste specializzate, anche online).
Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo ha durata triennale.
Nel corso del triennio (l’attuale scadrà il prossimo 31 dicembre) l’avvocato deve maturare almeno 60 crediti formativi, di cui non meno di 15 per ciascun anno.
Tra i crediti del triennio non meno di 9 devono riguardare la deontologia forense (o meglio, l'”ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale”), di cui almeno 3 per ciascun anno.
E’ possibile conseguire crediti formativi anche frequentando corsi a distanza o e-learning (cd. FAD), ma i crediti ottenuti con queste modalità non possono superare il 40% del totale dei crediti nel triennio.