AVVOCATI: Avvocati senza segreti nell’albo (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Lo prevede il decreto 178/2016. Indicazioni approfondite anche per le società tra legali
Avvocati senza segreti nell’albo
Tra le info, lingue conosciute, sito web, specializzazioni

Lun.19 – Nell’albo degli avvocati sarà pubblicato un vero e proprio curriculum vitae del professionista. Le informazioni da indicare, infatti, vanno dalle specializzazioni, alle lingue straniere conosciute, al sito web riconducibile all’avvocato, fino all’eventuale svolgimento di attività quali quelle di mediatore, difensore d’ufficio, cassazionista e così via. Lo prevede, tra l’altro, il decreto 16/8/2016, n. 178, pubblicato in G.U. 213/2016, in vigore il 27/9/16 (si veda ItaliaOggi del 13/9/16). Attualmente, le informazioni riportate su ciascun avvocato, per esempio, nella banca dati del Consiglio nazionale forense, sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale con indirizzo, recapito telefonico e email, data di prima iscrizione ed eventuale svolgimento di attività di cassazionista. A queste, dovranno essere aggiunte: l’eventuale società tra avvocati di cui è socio, l’eventuale iscrizione all’elenco nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio, l’eventuale svolgimento dell’attività di mediatore presso un organismo di mediazione, l’eventuale iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi tenuto da un organismo di composizione della crisi da sovrindebitamento, l’eventuale sospensione dall’esercizio professionale, le eventuali lingue straniere conosciute, l’eventuale indirizzo web dei siti riconducibili al professionista, all’associazione o alla società alla quale partecipi. Inoltre, va inserita l’eventuale iscrizione all’elenco di avvocati per il patrocinio a spese dello stato, specificando il relativo settore e l’eventuale data di cancellazione. Invece, per quanto riguarda gli avvocati stabiliti, il decreto prevede che vengano indicati anche il titolo professionale di origine, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel paese di origine. È inserito poi il dato relativo all’avvenuta integrazione nella professione di avvocato. Con decreto dirigenziale può essere poi previsto che albi, registri ed elenchi contengano informazioni accessorie. Il sistema informatico centrale, inoltre, alimenta gli elenchi utilizzando i dati contenuti nell’albo, oltre ai quali sono indicati, a seconda della tipologia di elenco: la denominazione dell’ente del quale l’avvocato è dipendente, l’area di specializzazione in cui è stato conseguito il titolo, qualifica e denominazione università o istituzione presso cui l’avvocato svolge la propria ricerca, data e causa di sospensione o radiazione, consiglio dell’ordine di iscrizione degli avvocati domiciliati nel circondario. Per le società tra avvocati, invece, sono indicati: partita Iva, sede, elenco dei soci, nonché, per ciascun avvocato, il codice fiscale. Per le associazioni tra avvocati, infine, vanno indicati: l’eventuale partita Iva o codice fiscale, denominazione, sede, elenco degli associati con nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di ciascun associato. Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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