IL SOLE 24 ORE
Avvocati: tirocinio di 12 mesi dal giudice
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.101 di ieri il Regolamento sulla disciplina dell’attività di praticantato legale presso gli uffici giudiziari (Dm 58/2016).
L’aspirante avvocato può svolgere 12 mesi (al massimo) di tirocinio in un ufficio del giudice del distretto dove risulta iscritto come praticante, sia magistratura ordinaria (procure della Repubblica comprese), amministrativa, contabile e anche tributaria. La domanda va presentata – su carta o via Pec – direttamente all’ufficio dove l’aspirante desidera lavorare; ogni magistrato potrà avere un massimo di due praticanti e in caso di pluralità di domande verranno scelti i curriculum di studi universitari più meritevoli.
Per il praticante del giudice valgono ovviamente le regole di riservatezza dell’ufficio, con l’aggiunta dei doveri di astensione per conflitto di interessi nei fascicoli che coinvolgono clienti dell’(eventuale) studio professionale di provenienza, anche se relativi ad altri avvocati della stessa organizzazione. Tale incompatibilità sui fascicoli in conflitto si trascina anche alla fine del periodo di assegnazione all’ufficio del giudice.
Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato in tutta l’attività ma il giudice assegnatario può decidere di non coinvolgerlo in talune mansioni e anche di escluderlo da determinate udienze o camere di consiglio. In ogni caso l’attività del praticante – che può anche essere giudicata compatibile con un altro impiego pubblico, e persino con la pratica in contemporanea presso uno studio legale – non dà alcun titolo per rivendicare un rapporto di lavoro né subordinato né parasubordinato e neppure può essere retribuito ad alcun titolo. A.Gal.