AVVOCATI: C’è una carta dei diritti per i clienti degli avvocati (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

C’è una carta dei diritti per i clienti degli avvocati

Nasce la carta dei diritti del cliente dell’avvocato. L’hanno messa a punto tre siti italiani di informazione giuridica: laleggepertutti.it, studiocataldi.it e avvocatoandreani.it. Obiettivo: tutelare gli interessi del consumatore e, allo stesso tempo, ridare all’avvocatura l’immagine di difesa dei diritti. La carta si compone di 19 punti, a partire dal diritto del cliente alla trasparenza e a essere reso edotto del curriculum vitae dell’avvocato, delle sue specifiche aree di competenza e dei percorsi formativi svolti. Inoltre, il cliente ha diritto a essere informato sui costi che dovrà affrontare per intraprendere il giudizio, tenendo conto anche delle spese che potrebbe dover sostenere in caso di nomina di consulenti tecnici e di quelle che potrebbero rendersi necessarie in ogni grado del giudizio. In questo senso, viene richiamato il principio introdotto dall’art. 13, comma 5, della legge 247/2012, ovvero la possibilità di richiedere all’avvocato un preventivo scritto sulla prevedibile misura del costo della prestazione. Il cliente, poi, ha diritto di conoscere i rischi di una possibile soccombenza nonché di avere informazioni sulla concreta possibilità di dare esecuzione a eventuali provvedimenti favorevoli. Ha diritto di essere costantemente e tempestivamente informato sull’andamento della causa e di ricevere le copie di tutti gli scritti difensivi anche delle altre parti in giudizio. Ancora, è diritto del cliente dello studio ottenere la restituzione del fascicolo consegnato all’avvocato, con tutte le carte e i documenti, durante la causa o alla sua cessazione, anche se ancora non abbia corrisposto all’avvocato il relativo onorario per l’attività svolta. In caso di revoca dell’avvocato, invece, ha diritto ad avere una completa e dettagliata relazione sull’attività svolta, sullo stato della causa e sulla data di successiva udienza. Tale diritto, specifica la carta, non è subordinato al pagamento del compenso dell’onorario per l’attività svolta. Infine, in caso di rinuncia la mandato da parte dell’avvocato, il cliente deve ricevere un preavviso adeguato alle circostanze ed essere informato su quanto è necessario fare per non pregiudicare la propria difesa. Mario Valdo

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile