IL SOLE 24 ORE
Avvocati. La sentenza cristallizza i risultati di Milano – Si attende il Consiglio di Stato
Cnf: il legittimo affidamento rende valide le elezioni
Difficile valutare l’effetto domino sugli altri 100 Consigli
Mer.29 – MILANO. Il Cnf “salva” le elezioni forensi. A Milano e, probabilmente, altrove. Anche se l’effetto domino è difficile da misurare, non conoscendo nel dettaglio le ragioni dei ricorsi, la sentenza del Consiglio nazionale forense, depositata il 25 giugno, cristallizza i risultati elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano per il quadriennio 2015-2018. E lo fa, a quasi un anno e mezzo dall’elezione, valorizzando, quanto a regolarità della consultazione, il principio del legittimo affidamento, fondato sull’applicazione delle regole in vigore al tempo delle elezioni. Una determinazione, che, in attesa dei chiarimenti definitivi sul versante amministrativo con l’attesa pronuncia del Consiglio di Stato sul regolamento ministeriale, potrebbe estendersi a quegli altri 100 Consigli dell’ordine che hanno rinnovato i vertici sulla base della disciplina allora vigente. In 20 di questi, tra cui Milano, erano poi stati presentati ricorsi, contestando a vario titolo il risultato elettorale.
Ora il Cnf, investito della questione, chiarisce innanzitutto il perimetro della sua decisione, ritenendo che il risultato delle elezioni deve essere verificato con esclusivo riferimento alla data in cui i singoli atti del procedimento elettorale vero e proprio (indizione delle elezioni, convocazione dell’assemblea, presentazione delle liste e delle candidature, operazioni di voto e di scrutinio, proclamazione degli eletti) sono stati posti in essere e alle norme fissate dal regolamento a quella data in vigore.
Erano quelle norme, infatti, che, sottolinea il Cnf, le autorità preposte alla loro attuazione erano chiamate a osservare, «ed hanno, nel caso in esame, correttamente osservato, ritenendo legittimi i voti di lista ed i voti individuali espressi nel pieno rispetto delle norme di cui all’articolo 9 comma 5 e 6 del Dm 170/2014».
Va poi tenuto conto di un altro elemento: il ricorso non puntava all’annullamento di tutte le operazioni elettorali e dei loro risultati. Veniva invece chiesta la rettifica dell’esito della consultazione, dopo un giudizio di illegittimità dei voti attribuiti ai candidati di alcune liste (non a quella guidata dal candidato risultato vincente, Remo Danovi, che aveva limitato il numero degli aspiranti consiglieri a 16 con quota di genere).
In questione c’era infatti la legittimità della possibilità di attribuire un numero di voti pari al numero dei posti di consigliere disponibili. Possibilità in contraddizione, sosteneva il ricorso, con quanto stabilito dalla legge di riforma dell’ordinamento professionale, la n. 247 del 2012, all’articolo 28 comma 3.
A venire sollecitata era allora la proclamazione della corretta graduatoria degli eletti. Sollecitazione alla quale il Cnf dà adesso risposta negativa, sottolineando che un verdetto di rettifica dei risultati elettorali nella direzione richiesta finirebbe per colpire non solo e non tanto le posizioni di alcuni eletti, ma inciderebbe sul diritto e sulle libertà di voto «di tutti coloro che, una volta ammesse (all’epoca) legittimamente e, poi, incontestatamente anche le liste formate da 25 candidati, hanno (all’epoca) correttamente espresso il loro voto nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni disciplinanti le operazioni elettorali, con il legittimo affidamento derivante dalla ammissione della lista da ciascuno votata».
Allora, prosegue il Cnf nella sua interpretazione, un eventuale annullamento dei voti attribuiti a tali liste vizierebbe in maiera inammissibile il risultato elettorale anche sotto il profilo dei diritti riconosciuti all’elettorato attivo, «perché finirebbe per determinare un vero e proprio annientamento della volontà espressa da un gran numero di elettori che, ove fossero state presentate liste diverse e con un minor numero di candidati, avrebbero potuto esprimere legittimamente il voto in loro favore concorrendo in tal modo a determinare un diverso risultato». Giovanni Negri