La nuova disciplina dei contratti pubblici sulla rappresentanza e difesa in giudizio della p.a.
Codice appalti, due strade per i servizi degli avvocati
Alcuni dicono che serve una mini gara, altri sostengono l’affidamento diretto dell’incarico
Lun.5 – Pasticciaccio sugli incarichi agli avvocati da parte delle p.a. dopo il nuovo codice degli appalti. C’è chi dice che bisogna fare una mini gara perché sono contratti di appalto, anche se si escludono le procedure più pesanti (gara pubblica) e c’è chi dice che è un contratto d’opera, assolutamente estraneo al campo di applicazione del codice dei contratti pubblici (dlgs 50/2016).
Tutto sta nel fatto che proprio il nuovo codice dei contratti pubblici indica la rappresentanza e difesa in giudizio come «servizio escluso». Con questa classificazione, però, si apre la strada all’ applicazione delle mini gare: se siamo di fronte a un contratto escluso dall’applicazione dei procedimenti ordinari, è pur vero che questo presupporrebbe che siamo nel campo della normativa sui contratto di appalto. Per stare al di fuori di questa logica, bisogna qualificare il contratto con l’avvocato incaricato della difesa in giudizio non come contratto di appalto di servizi, ma come contratto d’opera intellettuale.
Ma analizziamo le due impostazioni, mentre le p.a. vanno a tentoni e aspettano un chiarimento dalla giurisprudenza.
Appalto. Una tesi sostiene che gli incarichi ad avvocati sono appalto di servizio, per cui è escluso l’affidamento diretto su basi fiduciarie (in latino «intuitu personae»).
Questa tesi si appoggia sull’art. 17 del codice dei contratti, che inserisce, tra i contratti cosiddetti esclusi, i servizi legali, anche quelli concernenti la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un arbitrato o conciliazione, nei procedimenti giudiziari.
Secondo questa impostazione l’esclusione non significa che le amministrazioni hanno mano libera. Anzi è nuova la classificazione di queste attività come servizi ed è quindi preclusa la strada dell’affidamento dell’incarico ai sensi del codice civile, che vale solo per i committenti privati. Il risultato di questa impostazione è che bisogna applicare i principi generali degli appalti, tra cui l’economicità, la trasparenza, la par condicio tra i concorrenti.
Ci vorrebbe un avviso pubblico, precisando le caratteristiche del servizio, magari richiedendo particolari esperienze o specializzazioni. Si può acquisire le manifestazioni di interesse e poi passare a un confronto concorrenziale. Non si esclude la possibilità di una scelta diretta, ma solo se motivata da urgenza delle procedure.
Opera intellettuale. La tesi diametralmente opposta fa leva sull’articolo 4 del codice degli appalti. Questo articolo definisce l’ambito di applicazione dei dlgs 50/2016 ai soli contratti di appalto, tra cui non può essere inserito il mandato difensivo. L’appalto, infatti, è un contratto con cui l’appaltatore si assume il rischio connesso al compimento dell’opera o del servizio; nel mandato difensivo manca questa caratteristica, anzi l’articolo 2230 del codice civile esprime una regola del tutto diversa (tanto che si parla di obbligazione di mezzi e non di risultato).
Peraltro sarebbe opinabile una norma che impedisse a un soggetto giuridico di scegliersi il difensore, prerogativa certamente connaturata al diritto di difesa costituzionalmente garantito.
E non si potrebbe dire che il codice dei contratti del 2016 abbia abrogato implicitamente le disposizioni del codice civile sull’attività professionale. Infine viene ricordata la giurisprudenza del consiglio di stato che si era pronunciata nel senso di escludere le gare per gli affidamenti ai legali in vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006).
Secondo il Consiglio di stato, sezione quinta, 11 maggio 2012, n. 2730 la scelta dell’avvocato per la difesa in giudizio dell’amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea all’applicazione dell’obbligo di gara per i servizi legali.
Da ultimo ci si chiede come si possa fare a imbastire le procedure di mini gara quando scadono i termini processuali e si rischia di incaricare l’avvocato a ridosso delle scadenze. Ci si chiede altresì come possa sostenersi la necessità di rispettare il principio di economicità (prendere l’avvocato che offre il prezzo più basso) quando in giudizio vale la regola dell’accollo delle spese in base alla soccombenza in giudizio.