ITALIA OGGI
Lo schema di protocollo del Cnf applicabile agli avvocati difensori
Compensi standardizzati
Per il gratuito patrocinio valori parametrati
Parametri standardizzati per la liquidazione dei compensi degli avvocati difensori dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio. Con incrementi fissi degli onorari calcolati automaticamente da un file excel che verrà messo a disposizione di tribunali e legali. Lo prevede lo schema di protocollo su base nazionale elaborato dal Consiglio nazionale forense che è stato trasmesso, tramite circolare n. 3-C-2016 dell’8 giugno scorso, ai presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati affinché le tabelle vengano adottate in tutti i Fori, previo accordo con l’autorità giudiziaria.
Il protocollo.
La proposta, che riguarda il settore penale e che a breve verrà realizzata anche per il civile, si legge nella newsletter di ieri del Cnf, mira a rendere omogenea la liquidazione dei compensi a livello nazionale, superando le sperequazioni che, sede per sede, accadono anche a fronte del medesimo peso giudiziario delle attività difensive compiute e a fronte dello stesso trattamento fiscale. Il documento, inoltre, si propone di limitare le opposizioni nei confronti dell’Erario e di garantire anche la dignità del compenso professionale dell’avvocato e la facilità di calcolo. Lo schema su base nazionale prevede ipotesi di base, individuate in relazione al giudice procedente, e correttivi per garantire la necessaria flessibilità. Il Cnf parte dal presupposto che il decreto parametri (dm n. 55/2014) prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, e che è pertanto utile individuare parametri standardizzati di liquidazione. Inoltre, il Cnf ritiene che i valori minimi previsti dal dm 55/2014 non possono essere decurtati ulteriormente se non in casi eccezionali, mentre i valori massimi sono superabili nei casi in cui appare giustificato un adeguamento della liquidazione.
L’adesione. Nel momento in cui l’avvocato formula la richiesta di liquidazione aderendo al protocollo, l’istanza potrà anche essere depositata in udienza, prima che l’autorità giudiziaria si ritiri in camera di consiglio. In questo modo, la decisione, in merito all’istanza, verrà presa durante la camera di consiglio. Nel caso in cui l’autorità giudiziaria riservi la propria decisione riguardo al giudizio, il decreto di liquidazione verrà comunque immediatamente emesso e letto in udienza. La richiesta di liquidazione, però, specifica il protocollo, deve essere presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata, necessariamente utilizzando le modalità definite nel file excel per il calcolo automatico degli onorari, che sarà messo a disposizione sui siti Internet dei firmatari del protocollo. Al momento della richiesta di liquidazione, quindi, il difensore dovrà depositare: istanza di liquidazione, decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato (o di irreperibilità o prova di tentativo infruttuoso di recupero del credito), stampa del file excel compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la liquidazione. Gabriele Ventura