ITALIA OGGI
Corrispondenza tra legali sempre riservata
È sempre riservata la corrispondenza tra avvocati. È comportamento disciplinarmente rilevante, infatti, produrre in giudizio una lettera ricevuta dal collega di controparte con una proposta transattiva. Lo conferma il Consiglio nazionale forense, nella sentenza n. 92/2014 pubblicata nei giorni scorsi sulla banca dati deontologica del Cnf. Il precetto, del resto, è contenuto sia nel nuovo codice deontologico (art. 48), sia in quello precedente (art. 28), e secondo il Cnf non soffre alcuna eccezione. Il principio della riservatezza, infatti, rimarca la sentenza, riguarda non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente «riservate». La norma deontologica, in particolare, mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione di difesa. Secondo il Cnf, quindi, il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra professionisti contenente proposte transattive assume la valenza «di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive a un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà». Gabriele Ventura