ITALIA OGGI
Difensore d’ufficio sostituibile se il processo viene trasferito
Difensore d’ufficio sostituibile in caso di trasferimento del processo. Lo prevede la delibera del Consiglio nazionale forense di aggiornamento dei criteri di nomina dei difensori d’ufficio, approvata nella seduta del 22 aprile scorso. Il documento è stato pubblicato nella pagina web «Difesa d’ufficio» del sito del Cnf e si pone l’obiettivo di omogeneizzare la prassi e uniformare le modalità di nomina dei difensori di ufficio su base nazionale. L’aggiornamento annuale della disciplina, si legge nella newsletter di ieri del Cnf, è previsto per legge. Nel dettaglio, la delibera stabilisce che, con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento, sono individuati difensori di ufficio gli avvocati iscritti all’albo tenuto dal Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede l’autorità giudiziaria procedente. I Coa, in casi di particolari situazioni territoriali e per il solo svolgimento di attività urgenti, possono prevedere delle liste separate con gli avvocati che abbiano lo studio nelle vicinanze. Con riferimento alla reperibilità, inoltre, sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che abbiano chiesto di essere inseriti nelle liste per gli indaganti o imputati arrestati. Inoltre, la delibera stabilisce che, in caso di trasferimento del procedimento o di singoli atti procedimentali ad altra autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore d’ufficio inizialmente nominato può essere sostituito. Infine, nel processo minorile i difensori di ufficio saranno individuati in relazione all’appartenenza al Foro di residenza dell’indagato e, in mancanza di questa, attingendo dalla lista nell’ordine naturale. Gabriele Ventura