ITALIA OGGI
Operativa la piattaforma accessibile tramite il portale del Consiglio nazionale forense
Difensori d’ufficio, elenco online
Dall’iscrizione alla cancellazione tutto in via telematica
Via alle iscrizioni on line all’elenco degli avvocati difensori d’ufficio. Dal 1° luglio è, infatti, operativa la piattaforma pubblicata sulla pagina del Consiglio nazionale forense che consente ai legali di effettuare in autonomia le operazioni di iscrizione, cancellazione, integrazione documentale e compilazione della domanda per la permanenza nell’elenco. Sono ammessi gli avvocati che attestino di aver acquisito adeguata esperienza in materia penale, descrivendo nel dettaglio il ruolo svolto in almeno dieci udienze seguite durante l’anno. È necessario, inoltre, per diventare difensori d’ufficio, aver partecipato a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale della durata complessiva di almeno 90 ore e di aver superato l’esame finale. Il requisito della biennalità si intende soddisfatto quando il corso si svolga nell’arco di 24 mesi. Per la permanenza nell’elenco, invece, l’avvocato deve presentare domanda sempre tramite la piattaforma online del Cnf, dimostrando la sussistenza dei requisiti richiesti entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 31 dicembre 2016. È quanto emerge, tra l’altro, dalle linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio, emanate dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 15 luglio scorso. Si tratta, in sostanza, di istruzioni per l’applicazione del decreto legislativo n. 6/2015, recante il riordino della disciplina della difesa di ufficio, e del regolamento del Cnf per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio.
L’inserimento nell’elenco. Per l’inserimento nell’elenco, la domanda, indirizzata al Cnf, deve essere presentata al Consiglio dell’ordine degli avvocati dove l’avvocato è iscritto, tramite la piattaforma online del Cnf, unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti necessari. Riguardo al corso di formazione necessario per l’accesso all’elenco, può chiedere l’iscrizione anche l’avvocato che abbia partecipato negli ultimi tre anni (2012, 2013, 2014) a precedenti corsi, e che abbia frequentato entro un anno il corso formativo-integrativo in materia penale di almeno 30 ore e che abbia superato l’esame finale entro il termine di sei mesi dal completamento del percorso. L’avvocato deve inoltre autocertificare di aver trattato almeno dieci udienze nel corso dell’anno. Indicando: il numero di ruolo del procedimento, la data dell’udienza, l’attività svolta in udienza e in particolare se vi sia stata, anche alternativamente, trattazione di questioni preliminari, formulazione delle richieste di prova, udienza dedicata all’istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale, udienza in discussione. Vanno indicate inoltre: l’autorità giudiziaria davanti alla quale si è svolta l’udienza, le iniziali del nome e cognome della parte assistita, in quale veste l’avvocato abbia patrocinato. Il Coa esprime parere obbligatorio circa la sussistenza dei requisiti ed entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di inserimento, trasmette al Cnf, tramite la piattaforma online, la domanda di inserimento nell’elenco con la documentazione allegata.
La permanenza nell’elenco. La domanda di permanenza nell’elenco, indirizzata al Cnf, deve essere presentata al Coa dove l’avvocato è iscritto tramite la piattaforma telematica. La domanda dovrà essere presentata sia dagli avvocati iscritti automaticamente nell’elenco unico nazionale a far data dal 20 febbraio 2015 che dagli avvocati iscritti successivamente. L’esercizio continuativo di attività nel settore penale è comprovato dalla partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali nell’anno solare precedente. Il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012.
Deontologia. Il Cnf, infine, raccomanda ai Consigli dell’ordine di invitare gli iscritti negli elenchi al rispetto dell’art. 49 del codice deontologico, che prevede l’obbligo di dare tempestiva informazione alla parte assistita della facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, con modalità preferibilmente recettizie, assegnando alla parte assistita stessa, compatibilmente con le esigenze relative ad incombenti di difesa soggetti a decadenza, un breve termine entro il quale dovrà comunicare se intende affidarsi a un difensore di fiducia. Gabriele Ventura