ITALIA OGGI
La sentenza del Cnf in merito all’Ordine degli avvocati di Milano
Elezioni Coa, vale la data
Annullamento del regolamento non retroattivo
Mer.29 – Per la validità delle elezioni forensi conta la data dei singoli atti del procedimento elettorale. Se cioè indizione delle elezioni, convocazione dell’assemblea, presentazione delle liste e delle candidature, operazioni di voto e scrutinio e proclamazione degli eletti sono stati posti in essere in conformità al dm 170/2014 quando era ancora vigente, il risultato è da considerare legittimo. Il successivo annullamento del regolamento da parte del Tar Lazio non ha, infatti, effetti retroattivi. È il principio che emerge dalla sentenza del Consiglio nazionale forense n. 165 depositata il 25 giugno scorso, con la quale è stato respinto il ricorso di un avvocato che chiedeva il parziale annullamento del risultato elettorale del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano. Come noto, infatti, il regolamento sulle elezioni forensi, n. 170/2014, è stato annullato dal Tar un anno fa e il ministero della giustizia è al lavoro per modificare la normativa, in attesa comunque della pronuncia del Consiglio di stato. Le operazioni elettorali che hanno riguardato il Coa di Milano, però, si sono svolte nei giorni 3, 4 e 5 marzo, in piena conformità al regolamento allora ancora pienamente operante. Il ricorrente, non chiedendo una pronuncia di annullamento delle intere operazioni elettorali, ha limitato la domanda proposta come finalizzata a ottenere la rettifica dei risultati elettorali previa pronuncia di illegittimità dei voti di lista attribuiti ai candidati di tre liste, «proclamando la corretta graduatoria degli eletti». Secondo il Cnf, però, una eventuale pronuncia di rettifica dei risultati elettorali «finirebbe per incidere gravemente non solo e non tanto sulle posizioni di alcuni eletti, ma soprattutto sul diritto e sulla libertà di voto di tutti coloro che, una volta ammesse legittimamente e poi incontestatamente anche le liste formate da 25 candidati, hanno correttamente espresso il loro voto nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni disciplinanti le operazioni elettorali, con il legittimo affidamento derivante dalla ammissione della lista da ciascuno votata». In questo senso, risulta infatti fondamentale, ai fini della legittimità del voto elettorale, il fatto che i voti siano stati espressi del tutto correttamente nel pieno rispetto delle disposizioni che all’epoca disciplinavano la materia elettorale e con totale affidamento circa la loro regolarità. «Inoltre», aggiunge il Cnf, «la mancanza di criteri certi per l’individuazione e la determinazione delle quote di genere renderebbe di fatto impossibile la formazione di una nuova graduatoria degli eletti impedendo, di conseguenza, una corretta riproduzione della volontà elettorale. D’altra parte», sottolinea il Cnf, «nemmeno il ricorrente è stato in grado di indicare in base a quali criteri dovrebbe essere rispettata la quota di genere che la norma definisce di risultato e che il Tar ha qualificato come meramente di chance, onde risulta una impossibilità oggettiva di individuare le regole utili a realizzare la volontà elettorale». In definitiva, a parere del Cnf, la legittimità del provvedimento amministrativo «deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione». Gabriele Ventura