AVVOCATI: Elezioni forensi, nuove regole (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Il relatore è al lavoro sul ddl che contiene le modifiche al tetto dei candidati votabili
Elezioni forensi, nuove regole
Soglia del voto non potrà superare i 2/3 dei consiglieri

Sulle elezioni forensi passa la via di mezzo. Ciascun elettore avrà infatti la possibilità di esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere. Tramonta, quindi, sia l’ipotesi del tetto del 50%, prevista dal disegno di legge n. 2473 in discussione al senato, sia l’eliminazione di qualsiasi limite alla percentuale di candidati votabili, voluta dal Consiglio nazionale forense (si veda ItaliaOggi del 3 agosto scorso). Il relatore al ddl recante disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, Ciro Falanga, ha infatti annunciato in commissione giustizia del senato che sta predisponendo un nuovo testo che contiene appunto la modifica al tetto dei candidati votabili. In particolare, verrà riformulato l’art. 4, comma 1, stabilendo che ciascun elettore dovrà esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all’unità inferiore, a tutela delle minoranze. Cala, inoltre, il limite di voti previsti a tutela del genere meno rappresentativo. L’attuale testo prevede infatti, all’art. 10, comma 5, recante schede elettorali ed espressione del voto, che al genere meno rappresentato sia attribuita almeno la metà del numero massimo di voti esprimibili.
Il nuovo testo, invece, vuole rafforzare la tutela della parità di genere nel senso di garantire che almeno un terzo del numero massimo dei voti esprimibili, con arrotondamento per difetto all’unità inferiore, sia rivolto al genere meno rappresentato.
I voti che eccedano il rispetto delle suddette percentuali saranno considerati nulli secondo quanto previsto dall’articolo 14, commi 3 e 4. Inoltre, Falanga si è soffermato sulla disposizione transitoria di cui all’art. 17, con la quale si intende prevedere che i consigli dell’ordine che non abbiano proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del ministro della giustizia n. 170 del 2014 debbano procedere a deliberare nuove elezioni entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge. Analogamente, il nuovo testo prevede che debbano procedere a nuove elezioni anche i consigli dell’ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento del ministero, le cui elezioni dovessero essere annullate in via definitiva. Per questi ultimi, ha detto Falanga, le elezioni andrebbero deliberate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge ovvero, se successiva alla predetta data, dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Al fine di assicurare la contestualità delle elezioni di tutti i consigli dell’ordine, secondo il relatore si dovrebbe prevedere anche che, in sede di prima applicazione, la durata di tutti i consigli venga stabilita alla prima scadenza del Consiglio nazionale forense successiva alla data di entrata in vigore della legge. Gabriele Ventura

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