AVVOCATI: Esame rivisto per i legali (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

G.U. i decreti del mingiustizia. Giro di vite sull’esercizio della professione
Esame rivisto per i legali
Codici ad hoc e quesiti dal data base all’orale

In vigore dal 22 aprile prossimo le regole per il nuovo esame di stato per gli avvocati. Cambiano, inoltre, i requisiti necessari per l’esercizio della professione forense. Sono stati infatti pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 81 di ieri i decreti del ministero della giustizia n. 47 e 48 del 25 febbraio 2016, recanti, rispettivamente, le «Disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense» e la «Disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali» (si veda ItaliaOggi del 4 marzo 2016).
L’esame di stato. Una delle novità più importanti del nuovo esame di stato è rappresentata dal «cervellone» telematico istituito presso il ministero della giustizia dal quale le varie commissioni delle Corti d’appello estrarranno le domande dell’esame orale (art. 7). Il data base dovrà essere realizzato entro il 22 aprile 2017 dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati di via Arenula e verrà alimentato da ciascuna delle commissioni e sottocommissioni distrettuali che, entro 15 giorni dalla conclusioni delle prove orali, formula un congruo numero di domande per ciascuna materia d’esame. Fino alla messa a regime del nuovo sistema, però, l’estrazione delle domande, da parte del candidato, avviene manualmente (art. 8). Per quanto riguarda la prova scritta, invece, il candidato dovrà sviluppare un parere motivato in relazione a un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati e accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale. Il tema sarà formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell’atto, nonché la specifica capacità di versare nell’atto conoscenze generali di diritto sostanziale. I temi formulati per ciascuna prova saranno trasmessi dal ministero della giustizia al presidente di commissione via Pec in un arco temporale compreso tra i 120 e i 60 minuti precedenti l’inizio di ciascuna prova.
Per quanto riguarda invece i testi ammessi allo scritto, i candidati potranno portare esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l’Istituto poligrafico e Zecca dello stato, che saranno timbrati dalla commissione sulla prima copertina.
Non saranno ammessi appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni.
I requisiti per l’esercizio della professione. Il decreto n. 47/2016 prevede invece, tra l’altro, i requisiti necessari per l’esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Il mancato rispetto di uno dei requisiti comporta la cancellazione dall’albo.
L’avvocato, nel dettaglio, dovrà essere titolare di una partita Iva attiva o far parte di una società o associazione professionale che ne sia titolare; disporre dell’uso di locali e di almeno una utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività; aver trattato almeno cinque affari l’anno; essere titolare di un indirizzo Pec; avere assolto l’obbligo di aggiornamento professionale; avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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