ITALIA OGGI SETTE
Esami, ok i soli voti
Lun.7 – Circa la valutazione degli elaborati per le prove di esame per l’abilitazione alla professione forense, è sufficiente il voto numerico. Lo hanno ribadito i giudici del Tar Lazio con la sentenza n. 2162 del 18/2/2016. La parte ricorrente si doleva dell’illegittima omessa ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, cui aveva partecipato, conseguendo tre valutazioni negative con 25 punti per ciascuna. Ne censurava gli esiti, atti e provvedimenti, per articolate ragioni di diritto, con le quali deduceva il difetto di motivazione, l’assoluta genericità dei criteri di correzione, senza che sia avvenuta la necessaria ulteriore specificazione contenutistica di detti criteri a seguito dello svolgimento delle prove, il difetto del profilo procedurale. A sostegno delle proprie tesi, parte ricorrente invocava precedenti specifici del Tar. Lazio costituiti da diverse sentenze secondo le quali le novità della novella di cui alla legge 31/12/2012, n. 247, art. 46, comma 5, in punto di motivazione mediante annotazione dirette sull’elaborato da esaminare, pur non essendo ancora entrata in vigore ha efficacia ermeneutica atta a orientare l’interpretazione del quadro legislativo precedente. I giudici hanno confermato, di fatto, la giurisprudenza tradizionale sul tema, posto che nel sistema di esame che si fonda sul sistema tradizionale, il voto numerico è esso stesso il giudizio, e la motivazione di esso è data dal riferimento ai criteri predeterminati dalla stessa Commissione. Secondo l’orientamento della giurisprudenza circa la sufficienza del voto numerico (cfr. Consiglio stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 60, che richiama anche le decisioni n. 1229/09 e n. 2576/09), i giudici laziali hanno evidenziato che la fase della correzione degli elaborati non è isolabile dalla relativa attività di giudizio (tanto da non richiedere l’annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della Commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati).