ITALIA OGGI
Tar calabria
Gli avvocati sono indipendenti per legge
sab. 8 – Indipendenti per legge. Gli avvocati degli enti pubblici devono lavorare in ufficio legale autonomo perché altrimenti non possono iscriversi all’albo speciale dell’Ordine e dunque assumere la difesa dell’amministrazione, con il risultato di incrementare gli incarichi affidati all’esterno. Ecco allora che va annullato il piano nelle Asl accorpa l’avvocatura ad altri uffici come il risk management e perfino gli affari generali. E ciò a maggior ragione laddove il decreto «incriminato» proviene commissario che deve risanare le finanze in rosso della sanità regionale secondo i canoni della spending review. È quanto emerge dalla sentenza 1884/16, pubblicata dalla prima sezione del Tar Calabria. Accolto il ricorso dell’avvocato assegnato all’ufficio legale dell’ospedale: secondo il piano del commissario il legale deve lavorare fianco a fianco con gli impiegati che gestiscono il protocollo e la corrispondenza del nosocomio. Il punto è che la figura del legale mal si presta a essere inquadrata in una struttura gerarchica: al professionista va anzitutto garantita la libertà nell’esercizio dell’attività di difesa. Ed è la stessa riforma forense a disporre che per iscriversi all’albo speciale gli avvocati devono depositare la delibera con cui l’ente costituisce l’ufficio competente a gestire i suoi affari legali: deve risultare che il professionista sia incaricato in forma esclusiva di tali funzioni, con esclusione di ogni attività di gestione. Al commissario non resta che pagare le spese di lite all’avvocato. Dario Ferrara