ITALIA OGGI
Gratuito patrocinio, Bologna detta la linea
Regole chiare per l’ammissione delle istanze di gratuito patrocinio. Le ha messe a punto l’Ordine degli avvocati di Bologna, che ha riassunto in un regolamento ad hoc alcune indicazioni sul patrocinio a spese dello stato in materia civile e tributaria, basate su normativa e prassi seguite da tempo. In particolare, l’Ordine fornisce indicazioni riguardo al reddito da considerare, che è quello lordo dell’intero nucleo familiare convivente, nel quale vanno conteggiati anche i redditi non soggetti a Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Quanto alla documentazione, invece, il regolamento ricorda che è necessario allegare ogni documento utile alla valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa e della ricorrenza delle condizioni di reddito. Per esempio, documentazione medico-legale, atti o provvedimenti antecedenti, atti o provvedimenti impugnati, titoli esecutivi, contratti e così via. Per la tipologia di azione e qualificazione giuridica, l’Ordine di Bologna sollecita gli avvocati a specificare sempre l’azione che i loro assistiti vogliono proporre, con l’indicazione dell’organo giudiziario competente. Indicazioni anche in merito alla sottoscrizione dell’istante, che deve avvenire personalmente attraverso la produzione di documento di identità, eventuale permesso di soggiorno, certificato di stato di famiglia o autocertificazione. Il difensore autentica la firma dell’istante sulla domanda, ma non può certificare la firma delle autocertificazioni eventualmente allegate. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il Consiglio dell’Ordine, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello stato se, alla stregua dell’istanza come presentata, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. In caso di documentazione incompleta o mancante, l’istanza verrà sospesa al fine di consentire all’interessato l’integrazione dei documenti. Gabriele Ventura