IL SOLE 24 ORE
Formazione avvocati-mediatori. Nota interna dopo la sentenza del Consiglio di Stato
Il Cnf conferma gli standard minimi
Il Consiglio nazionale forense ha ribadito che, nella formazione degli avvocati-mediatori iscritti presso organismi di mediazione, è necessaria un’adeguata formazione in materia di mediazione con l’obbligo di percorsi di aggiornamento finalizzati. Ciò anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 5230 (depositata il 17 novembre 2015). La precisazione giunge dalla commissione interna Adr, coordinata da Diego Geraci, che ha inviato ieri una nota ai presidenti dei Consigli degli Ordini forensi, dopo aver ricevuto diverse richieste di chiarimento.
Secondo quanto reso noto, si è ritenuto di confermare la «validità attuale e la conformità ai princìpi espressi dal giudice amministrativo» della circolare Cnf del 5 marzo 2014 n. 6-C-2014 (adottata sulla base della circolare del ministero della Giustizia del 27 novembre 2013), che aveva fissato gli standard minimi. La circolare aveva previsto per la formazione di base un percorso di 15 ore teorico-pratiche integrate da un tirocinio con partecipazione a due procedure di mediazione (a fronte di un corso base standard da 50 ore) e per l’aggiornamento otto ore nel biennio dedicate principalmente allo studio di casi (rispetto alle 18 ore standard con 20 tirocini). Sempre secondo la circolare, questa formazione è affidata a Ordini e Cnf, con possibilità di accreditare singoli corsi, come per la formazione permanente (diversamente dai percorsi standard, con abilitazioni solo per gli enti di formazione specificamente accreditati alla mediazione presso il ministero).
La nota Cnf si riferisce ai princìpi espressi dal Tar del Lazio (sentenza n. 1351, depositata il 23 gennaio 2015), che aveva reputato illegittima la mancata previsione dell’esclusione degli avvocati dalla formazione obbligatoria ivi prevista, a fronte del riconoscimento agli stessi della qualifica di mediatori di diritto.
Pervenuta poi in appello, la questione è stata esaminata dai giudici di Palazzo Spada, i quali, nel riformare la sentenza di primo grado, hanno affermato invece che i percorsi di formazione gestiti per l’avvocatura dai relativi ordini professionali, pur se prevedono una preparazione all’attività di mediazione («ma solo come momento eventuale e aggiuntivo rispetto ad una più ampia e variegata pluralità di momenti e percorsi di aggiornamento»), sono “ontologicamente” diversi, considerata la formazione specifica che la normativa primaria richiede per i mediatori. Nel valorizzare la qualifica di mediatori di diritto degli avvocati, il Cnf ha ritenuto dunque coerente con quanto affermato dal Consiglio di Stato ribadire la vigenza delle regole approvate nel 2014, chiarendo così i dubbi sorti sugli obblighi formativi dopo la sentenza n. 5230/2015. Marco Marinaro