AVVOCATI: Legali, compensazioni agevolate (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Il decreto del mingiustizia e del mineconomia. Richieste fino ad esaurimento stanziamenti
Legali, compensazioni agevolate
Priorità ai crediti vecchi e completamente non pagati

Corsia preferenziale per la compensazione dei crediti degli avvocati ammessi al gratuito patrocinio. L’importo delle fatture non pagate selezionate dalla piattaforma elettronica è infatti utilizzabile in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, esclusivamente attraverso il modello F24 telematico. Le istruzioni per la compilazione del modello saranno poi fornite dalle Entrate tramite risoluzione. È quanto prevede, tra l’altro, il decreto ministeriale adottato dal ministro dell’economia e delle finanze di concerto con quello della giustizia che disciplina le modalità di compensazione dei crediti vantati dagli avvocati per l’attività svolta a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello stato, con quanto da essi dovuto per ogni imposta o tassa ovvero a titolo di contributo previdenziale per i loro dipendenti (si veda ItaliaOggi del 16 luglio scorso).
I requisiti. Il testo, che entrerà in vigore a partire dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, detta anzitutto i requisiti necessari per l’ammissione alla procedura (art. 3): i crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente, e avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del testo unico; l’avvocato deve aver emesso, in relazione ai crediti, fattura elettronica o cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale, con riferimento a ciascuna fattura registrata, il creditore deve esercitare l’opzione di utilizzare il credito in compensazione e dichiarare la sussistenza dei requisiti necessari. Per l’anno 2016, inoltre, l’opzione può essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre, mentre a decorrere dal 2017 il periodo va dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.
La selezione dei crediti. L’art. 4 disciplina invece la selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione. È infatti la piattaforma elettronica a selezionare le fatture per l’ammissione alla procedura, fino a concorrenza delle risorse stanziate annualmente, che per l’anno in corso ammontano a 10 milioni di euro. La priorità è attribuita ai crediti più vecchi e, nel caso di fatture emesse lo stesso giorno, viene utilizzato l’ordine cronologico di perfezionamento della dichiarazione. È invece esclusa dalla selezione la fattura elettronica o cartacea registrata che determina il superamento del limite dei fondi stanziati, mentre resta ferma la possibilità di esercitare l’opzione e rendere la dichiarazione negli anni successivi. Inoltre, per ciascuna fattura i creditori ricevono la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione ed entro cinque giorni dalla scadenza del termine del periodo in cui può essere esercitata l’opzione, la piattaforma elettronica trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite di intesa, l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione.
La procedura di compensazione. La procedura di compensazione (art. 5) prevede poi che i crediti selezionati siano utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, esclusivamente attraverso F24 telematico. I crediti possono essere utilizzati in compensazione solo per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali per i dipendenti. È prevista la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione anche in più soluzioni, sempre nei limiti dell’importo comunicato dalla piattaforma. Nel caso in cui l’addebito del saldo del modello F24 non sia andato a buon fine, oppure se l’utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti nello stesso modello non risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni, l’intero F24 verrà scartato e i versamenti contenuti saranno considerati come non avvenuti. Lo scarto del modello sarà reso noto attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici delle Entrate. Infine, i controlli riguardanti le dichiarazioni sono effettuati dal ministero della giustizia. Gabriele Ventura

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