ITALIA OGGI
Le Entrate rispondono agli avvocati sulle fatture elettroniche scartate dal sistema
Legali, recupero Iva in 2 anni
Un anno di tempo per il recupero dell’Iva pagata su una fattura elettronica verso la p.a. poi scartata dal sistema. Qualora il termine per l’emissione della nota di credito fosse decorso, resta la strada del «rimborso anomalo», da presentare entro due anni al competente ufficio dell’amministrazione finanziaria. Queste le indicazioni che la Dre Piemonte ha fornito rispondendo a un quesito posto dall’Ordine degli avvocati di Torino. Quest’ultimo evidenziava che l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la p.a. ha generato nel 2015 diversi problemi per la professione forense. In particolare, nonostante il superamento delle diverse fasi di accettazione dei documenti elettronici tramite il sistema Sdi, alcuni avvocati si sono visti respingere a distanza di mesi la richiesta di liquidazione delle spese di giustizia, con l’invito dell’ufficio contabile del Tribunale a emettere nota di credito a storno totale della fattura (errata) inviata nel 2015 e di presentare un nuovo documento (corretto) nell’anno 2016. Il tutto dopo che molti legali, non essendosi avvalsi del sistema dell’esigibilità differita dell’Iva, avevano computato l’imposta nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale) per il 2015, versandola all’erario. L’Agenzia, dopo aver rilevato che il quesito posto non presenta i requisiti formali né dell’interpello né della consulenza giuridica, fornisce alcune indicazioni «al fine di assicurare la dovuta collaborazione al Consiglio interpellante». Le Entrate ricordano che le note di credito previste dall’articolo 26 del dpr n. 633/1972 possono essere emesse senza limiti temporali quando l’operazione viene meno in tutto o in parte per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o sconti/abbuoni previsti contrattualmente. In presenza di errori materiali o di calcolo nella fattura, che abbiano comportato addebito di un’Iva superiore a quella realmente dovuta, il termine perentorio per la nota di credito è di un anno dall’effettuazione dell’operazione. In ogni caso, qualora la deadline fosse trascorsa, i soggetti passivi d’imposta hanno sempre la possibilità «di fare ricorso alla procedura di cui all’articolo 21, comma 2 del dlgs n. 546/1992, tramite un’istanza di rimborso rivolta al competente ufficio dell’Agenzia» (rimborso anomalo). Valerio Stroppa e Gabriele Ventura