AVVOCATI: Per i praticanti legali tirocini anche in tribunale (Italia Oggi)

ITALIA OGGI
Per i praticanti legali tirocini anche in tribunale
Via libera alle nuove regole per i praticanti avvocati che svolgono il tirocinio presso gli uffici giudiziari. Il decreto del ministero della giustizia n. 58 del 17 marzo 2016 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio scorso ed entrerà in vigore il prossimo 17 maggio. I praticanti, dopo avere già svolto sei mesi di tirocinio presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’avvocatura dello stato, potranno fare domanda per completare i restanti 12 mesi di pratica presso tribunali, Corti d’appello, Cassazione e relative procure generali, tribunali per i minorenni, Corte dei conti, commissioni tributarie, consiglio di stato e tribunali amministrativi. Il tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Entrando nel dettaglio del regolamento, i praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità e che possono essere affidatari, al massimo, di due praticanti ciascuno. Il tirocinante avrà il compito di assistere e coadiuvare il magistrato provvedendo con diligenza allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Dovrà assistere, poi, all’udienza e alle camere di consiglio, apprendendo anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché orari e modalità siano idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento. Nella domanda di ammissione, il praticante avvocato deve attestare i seguenti requisiti: essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, essere in possesso dei requisiti di onorabilità, aver già svolto i sei mesi di tirocinio presso un avvocato. Inoltre, è necessario indicare nella domanda: il punteggio di laurea, la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, penale, processuale penale, diritto del lavoro e amministrativo. I capi degli uffici giudiziari, infine, dovranno elaborare, di intesa con il Consiglio dell’ordine degli avvocati dello stesso circondario, un progetto formativo al quale si deve conformare l’attività di formazione del praticante avvocato. In questo senso, Csm e Cnf possono predisporre linee guida per l’elaborazione dei progetti formativi. Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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