AVVOCATI: Per il compenso serve l’incarico (Italia Oggi)

ITALIA OGGI SETTE

 

 

L’avvocato deve dimostrare il titolo

Per il compenso serve l’incarico

 

lun.20 – Il compenso può essere richiesto dall’avvocato, solo se quest’ultimo dimostra l’avvenuto conferimento dell’incarico.

È quanto hanno affermato i giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 13106 dello scorso 24 giugno.

Il thema decidendum

Un avvocato conveniva in giudizio i propri clienti, padre e figlio, per i quali aveva svolto un incarico stragiudiziale, denunciando il disinteresse dei clienti medesimi e chiedeva, quindi, la liquidazione dei compensi spettanti.

Il Tribunale adito rigettava le richieste di condanna.

La Corte d’appello confermava quanto pronunciato dal Tribunale, poiché da quanto portato in giudizio non si evinceva alcun conferimento di incarichi professionali all’avvocato.

Il ricorso in Cassazione: il conferimento dell’incarico.

L’avvocato ricorreva in Cassazione, che evidenziava come la decisione della Corte territoriale fosse logica e congruente nell’osservare come l’espletamento dell’attività professionale di cui il ricorrente chiedeva la remunerazione non trovava alcun fondamento, in termini di conferimento di incarico.

Appello e nuove prove

Nella medesima sentenza in commento, i giudici di piazza Cavour hanno ribadito che esiste il divieto di nuove prove in appello. L’avvocato affermava che il divieto di prove nuove in appello si applicherebbe solo alle prove costituende e non a quelle precostituite come nel caso di specie.

Si osserva che l’articolo 345 cpc, comma 3, nel subordinare l’ammissione di nuovi mezzi di prova in grado di appello alla condizione che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero, in via alternativa, che la parte dimostri di non averli potuti proporre in primo grado per causa ad essa non imputabile, stabilisce il principio dell’inammissibilità di mezzi di prova nuovi, cioè di mezzi di prova la cui ammissione non sia stata richiesta in precedenza.

Gli Ermellini hanno, altresì escluso, ogni differenza tra prove precostituite e prove costituende ai fini del divieto di cui all’art. 345 c.p.c. e, inoltre, nel caso di specie, l’eventuale lesione del diritto di difesa, lamentata dall’avvocato, non ha formato oggetto di appello.

 

 

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