ITALIA OGGI SETTE
Tar Valle d’Aosta/non rileva l’assistere attualmente privati contro un ente
Per l’avvocato porte aperte al lavoro nella p.a.
lun.13 – Non può ritenersi sussistente alcun conflitto di interessi tra la posizione di chi assiste attualmente un soggetto privato contro un ente pubblico e la posizione di chi aspira, per il futuro e solo in caso di esito vittorioso della relativa procedura ad evidenza pubblica, a divenire affidatario dei servizi di assistenza legale per conto degli enti riconducibili a quest’ultimo.
Lo hanno ribadito i giudici del Tar per la Valle d’Aosta con la sentenza n. 40 dello scorso 15 maggio.
Il thema decidendum sul quale i giudici amministrativi aostani sono stati chiamati ad esprimersi aveva ad oggetto una denuncia di violazione di un articolo del disciplinare di gara, relativo ai requisiti di ordine generale e alle dichiarazioni da presentare a corredo della domanda di partecipazione, nella parte in cui prescrive che i concorrenti non si devono trovare «in alcuna situazione di divieto e/o di incompatibilità che riguardano l’esercizio della professione di avvocato».
L’avvocato Tizio, capogruppo del raggruppamento aggiudicatario, avrebbe falsamente dichiarato l’inesistenza di situazioni di divieto all’esercizio dell’attività professionale in quanto, al momento della presentazione dell’offerta, stava svolgendo un’attività di assistenza e consulenza legale in favore dell’impresa X, relativamente al rilascio di un permesso di costruire da parte del Comune che faceva parte del consorzio appaltante.
Sussisterebbe in capo all’avvocato, perciò, una situazione di conflitto di interessi che, unitamente alla dichiarazione non veritiera, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara del raggruppamento di cui lo stesso è mandatario.
Secondo i giudici del Tar la prospettazione di parte ricorrente appare priva di pregio giuridico nonché tale da comportare, qualora la si volesse condividere, un’illogica restrizione del confronto concorrenziale, dal quale resterebbero esclusi proprio gli avvocati che, in ragione dell’attività professionale svolta nel contesto locale, possono vantare maggiori requisiti di esperienza.
I divieti e le incompatibilità cui fa riferimento l’articolo del disciplinare, configurandoli quale circostanze preclusive alla partecipazione alla gara, infatti, sono pacificamente solo quelli previsti dall’art. 16 del codice deontologico forense (ora dall’art. 6 del nuovo codice) e dall’art. 18 della legge n. 247/2012 sull’ordinamento della professione forense, vale a dire le situazioni ostative alla permanenza dell’avvocato nel relativo albo professionale, non le transitorie incompatibilità con la stazione appaltante o con le amministrazioni che vi fanno capo.
Pertanto, nessuna situazione ostativa sussisteva nel caso dell’avvocato Tizio, come comprovava la nota versata agli atti del giudizio che ne attestava la regolare iscrizione nell’albo professionale del Consiglio dell’Ordine forense. Angelo Costa e Maria Domanico