ITALIA OGGI
Pubblicità, il Cnf si adegua al Cds
Il Consiglio nazionale forense ha revocato il parere «Amica Card». In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di stato (n. 1164/2016), che aveva confermato la sanzione di oltre 900 mila euro comminata dall’Antitrust per violazione dell’art. 101 Tfue (si veda ItaliaOggi del 24 marzo scorso). Nella prima seduta amministrativa successiva alla sentenza, il Cnf ha infatti deliberato la revoca del parere n. 48/2012, con il quale, secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Consiglio avrebbe limitato l’impiego di un canale di diffusione delle informazioni. Il plenum del Cnf, si legge nella newsletter di questa settimana, ha preso atto del fatto che, come disposto dalla consigliera segretaria Rosa Capria subito dopo il deposito della sentenza, il parere incriminato, reso su richiesta del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Verbania, è stato già cancellato sia nella sezione «circolare e pareri» della banca dati gestita da un editore tecnico, sia nella sezione dedicata alla deontologia forense. Il Cnf, inoltre, ricorda che, in merito alla questione posta dall’Antitrust, non è stata ritenuta sufficiente dal Consiglio di stato «la circostanza che, con delibera assunta il 23 ottobre 2015, il Cnf avesse fornito una interpretazione autentica del parere 48/2012, inserita in calce al parere pubblicato in banca dati e inviata a tutti i Consigli dell’ordine; né che nella stessa data avesse modificato l’art. 35 del codice deontologico, ribadendo l’apertura alla libertà di mezzi comunicativi». Ricordiamo che, in merito alla erroneità, sostenuta dal Cnf, della sentenza del Tar nella parte in cui non ha ritenuto l’illegittimità del sistema pubblicità e offerta delle prestazioni degli avvocati affiliato al circuito «Amica Card», secondo il Consiglio di stato si tratta invece di «una nuova modalità di pubblicità dell’attività professionale che, per quanto si discosti, in alcune sue componenti, dai modelli tradizionali, presenta i caratteri di una attività lecita espressione dei principi di libera concorrenza». Secondo palazzo Spada, il Consiglio nazionale forense non è una amministrazione pubblica che ha adottato un atto amministrativo, bensì una «associazione di imprese» che ha adottato un «decisione» lesiva della concorrenza. Sullo stesso tema ha deliberato anche il Consiglio dell’ordine di Milano, il 21 aprile scorso, invitando proprio il Cnf a dare piena e tempestiva attuazione ai provvedimenti dell’Antitrust, «continuando a sostenere ove possibile le proprie ragioni in sede amministrativa ed eventualmente nel giudizio di legittimità, ma altresì tenendo conto, nel motivare i propri orientamenti, delle disposizioni legislative in tema di pubblicità e concorrenza ed evitando di esporre i propri comportamenti e le risorse ad esso conferite dagli avvocati italiani, alle accuse di inottemperanza e alle pesanti sanzioni dell’Autorità garante». Gabriele Ventura