BANCHE: Così l’accordo vale per i dissenzienti (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Banche e ristrutturazione del debito. I principi tracciati dal Tribunale di Milano sull’articolo 182-septies
Così l’accordo vale per i dissenzienti

Il tentativo di ristrutturazione delle posizioni debitorie dell’impresa in crisi si scontra spesso con la estrema complessità delle negoziazioni da instaurare tra il debitore e le banche (e gli intermediari finanziari in generale, quali le società di leasing e di factoring, eccetera): è assai difficile, infatti, conciliare, in tempi brevi, le rispettive posizioni, anche perché il quadro dei rapporti in campo è frammentato e complicato da una pluralità di fattori, quali la numerosità degli istituti di credito coinvolti, l’entità e la tipologia della esposizione di ciascuno di essi, la loro differente propensione al rischio, la solidità delle garanzie di cui le varie banche siano dotate, la qualità e la durata del rapporto creditizio tra ciascuna banca e l’imprenditore in crisi, e così via.
Il legislatore ha dunque inteso dare un contributo alla soluzione di queste tematiche, con la finalità di accelerare i tempi della negoziazione e di facilitare il raggiungimento di un consenso vincolante per l’intero ceto bancario, integrando la disciplina “generale” dell’istituto degli accordi di ristrutturazione del debito (disciplinata dall’articolo 182-bis della legge fallimentare) ogniqualvolta l’esposizione dell’imprenditore verso banche e intermediari finanziari sia almeno pari al 50% del suo indebitamento complessivo.
In questa situazione viene dunque prescritto (articolo 182-septies della legge fallimentare) che l’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari sia dotato della straordinaria capacità, sebbene non possa essere assimilato a una procedura concorsuale, di produrre l’estensione dei suoi effetti anche alle banche che non vi vogliano aderire o che esprimano un manifesto dissenso rispetto all’accordo stesso. Le banche non aderenti possono quindi essere “forzate” a concedere dilazioni di pagamento dei debiti esistenti, rimodulazioni dei piani di rimborso, stralci di parte dei loro crediti. Non possono invece essere imposte la concessione di nuovi affidamenti, l’erogazione di nuovi finanziamenti o la concessione al debitore di continuare a utilizzare le linee di credito esistenti.
Proprio in ragione dell’atipicità e dell’ampiezza di questi effetti prodotti dall’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, esso ha suscitato un ampio dibattito tra gli studiosi e gli addetti ai lavori, in mancanza, per il momento, di decisive indicazioni giurisprudenziali. Solo di recente, un decreto del Tribunale di Milano, dell’11 febbraio 2016, omologando un accordo di ristrutturazione del debito bancario vincolante anche per le banche che non vi avevano aderito, ha tracciato alcuni importanti principi circa la portata di questo istituto e la sua applicazione.
Il Tribunale parte dalla premessa secondo cui, quale regola generale, l’articolo 182-septies, legge fallimentare prevede che, qualora i crediti bancari siano suddivisi in categorie con posizione giuridica e interessi economici omogenei, l’accordo di ristrutturazione approvato da almeno il 75% dei creditori appartenenti a una determinata categoria si rende vincolante per tutti i creditori finanziari inclusi in quella specifica categoria, anche se non aderenti all’accordo.
Questa estensione degli effetti dell’accordo di ristrutturazione è subordinata al presupposto che tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio della trattativa e che essi siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede. Su questo punto, il Tribunale milanese ha dunque fornito un preciso orientamento: affinché possa riconoscersi la sussistenza di trattative in buona fede è necessario che l’imprenditore abbia espressamente segnalato ai creditori bancari che la sua proposta di ristrutturazione del debito si inserisce nell’ambito di un accordo di cui articolo 182-septies della legge fallimentare e che abbia riferito alle banche lo stato delle sue trattative con gli altri creditori. Secondo il tribunale, infatti, solo un’esplicita informazione, già durante le trattative, circa l’efficacia e la portata dell’ipotizzato accordo di ristrutturazione verso i creditori che non vi aderiscano, nonché sullo stato delle negoziazioni con gli altri creditori, può consentire alla banca di assumere una consapevole decisione in ordine alla proposta ricevuta dall’impresa debitrice e alle eventuali scelte da adottare. Evidentemente, se questo è il quadro operativo nel quale occorre muoversi, graverà sul debitore e sul suo advisor finanziario l’onere di dimostrare l’effettiva convocazione alle riunioni di tutti creditori finanziari e la trasmissione di complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa in crisi.
Ulteriore condizione per l’estensione dell’efficacia dell’accordo alle banche e agli intermediari finanziari non aderenti ad esso è che questi ultimi siano soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano questa valutazione di convenienza è stata supportata da uno specifico giudizio del professionista attestatore ed è stata svolta rispetto all’alternativa fallimentare, posto che l’accordo omologato aveva lo scopo precipuo di evitare il fallimento della società. Angelo Busani Alberto Guiotto

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