BANCHE: Scoperti di conto, limiti agli interessi (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Decreto banche. La conversione in legge del Dl 18/2016: il meccanismo resta per aperture di credito e mora
Scoperti di conto, limiti agli interessi

Una definitiva regolamentazione delle condizioni al cui ricorrere gli interessi dipendenti da contratti bancari si capitalizzano e producono, a loro volta, altri interessi: è questo lo scopo che indubbiamente il legislatore ha inteso perseguire con la conversione in legge del decreto legge 18/2016 (il cui articolo 17-bis innova l’articolo 120 Tub, che contiene la disciplina dell’anatocismo). Certo è comunque che il carattere assai tormentato di questa materia, i suoi risvolti non solo giuridici e la sua indubbia complessità, sono tutti fattori dai quali non è difficile derivare che non sarà senz’altro questa l’ultima puntata.
Contabilizzazione interessi
Il primo tema che la nuova norma affronta è quello del conteggio degli interessi: il previgente principio (e cioè il principio di pari periodicità degli interessi debitori e creditori) viene ora affiancato dalla precisazione che:
la periodicità deve essere non meno di annuale;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto in base al quale essi sono dovuti.
Produzione di interessi
Il nuovo articolo 120 Tub proclama la regola generale secondo la quale «gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori … e sono calcolati esclusivamente per sorte capitale». All’enunciazione di questa regola fanno però seguito alcune rilevanti eccezioni.
Interessi moratori
La prima eccezione è quella inerente gli interessi moratori, i quali vengono appunto qualificati dal legislatore come sottratti, per loro natura, al divieto di anatocismo. Ne segue che, rispettando la regola di contabilizzazione periodica sopra illustrata, gli interessi moratori sono destinati a capitalizzarsi annualmente e, dunque, dopo questa loro capitalizzazione, a divenire fonte, a loro volta, di nuovi interessi.
Aperture di credito
La seconda rilevante eccezione al divieto di anatocismo è quella inerente gli interessi derivanti da aperture di credito in conto corrente e gli interessi derivanti da sconfinamento (sia per carenza di affidamento sia oltre il limite del fido). In tali casi:
gli interessi debitori sono conteggiati ogni 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati (sono invece immediatamente esigibili gli interessi dovuti in caso di chiusura del rapporto);
il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui essi divengono esigibili; questo addebito si considera come un incremento del capitale finanziato e, dunque, il relativo importo va a produrre nuovi interessi.
Un tema interpretativo che sorge a prima lettura è quello del regime degli interessi conteggiati al 31 dicembre e da pagare il successivo 1° marzo (dei quali il cliente della banca non abbia autorizzato l’addebito in conto).
Anzitutto, stante il generale divieto di anatocismo di cui sopra s’è detto, parrebbe che, dal 1° gennaio all’ultimo giorno del mese di febbraio, la somma dovuta a titolo di interessi sia da considerare come infruttifera di interessi; e che, pertanto, il debitore si possa liberare dal relativo debito di interessi pagando (al 1° marzo) una somma di importo pari a quello degli interessi conteggiati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Qualora invece il debito da interessi non sia pagato al 1° marzo, si apre il tema di stabilire se la somma dovuta dal cliente a titolo di interessi conteggiati al 31 dicembre precedente divenga, o meno, produttiva di interessi (evidentemente, dal 1° marzo e non dal 1° gennaio).
Pare, in primo luogo, di poter osservare che, sebbene si tratti di un debito certo, liquido ed esigibile, non sia come tale produttivo di interessi legali, poiché l’articolo 1282 del Codice civile in tanto dispone l’insorgenza dell’interesse legale in quanto la legge non disponga diversamente (e l’articolo 120 Tub, appunto, sancisce un generale divieto di anatocismo).
Allora, non restano che due possibili soluzioni: o considerare quel debito di interessi perennemente improduttivo, a sua volta, di interessi, stante il generale divieto di anatocismo (ciò che appare però generare notevoli perplessità in quanto assai penalizzante per il creditore); o considerare la somma non pagata come idonea a produrre interessi moratori, che la nuova norma sottrae, come visto, al divieto di anatocismo. Angelo Busani Emanuele Lucchini Guastalla

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