CARCERI: Sulla mancanza di strumenti la parola alle Sezioni unite (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Sulla mancanza di strumenti la parola alle Sezioni unite

Lun.4 – A fine mese le Sezioni unite penali della Cassazione si pronunceranno sulla delicata questione se, concessi o ritenuti concedibili gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, l’eventuale indisponibilità di tale strumento di controllo giustifichi il mantenimento dello stato di detenzione in carcere ovvero il diniego degli arresti domiciliari.
Sul punto si sono formati due orientamenti. Il primo di questi (Cassazione, sezione I, sentenza 39529/2015), muovendo dalla premessa che, in base all’articolo 275-bis del codice di procedura penale, la misura degli arresti domiciliari è sempre disposta con il braccialetto (salvo che sia ritenuto dal giudice, nel singolo caso, non necessario), ne ha desunto che la prescrizione di tale dispositivo integra una modalità esecutiva degli arresti domiciliari, non già una speciale tipologia di misura cautelare. Ha quindi ritenuto illegittima la disposizione che subordini l’esecuzione del provvedimento di concessione dei “domiciliari” all’effettiva disponibilità del braccialetto, poiché si verrebbe a far dipendere l’efficacia della misura da una condizione (la disponibilità dello strumento) che costituisce una mera modalità di controllo del soggetto: eventuali difficoltà tecniche e amministrative non possono cioè condizionare l’esecuzione del provvedimento una volta che il giudice ne abbia ritenuta l’idoneità ad assolvere le esigenze cautelari nel caso concreto.
La disposizione codicistica andrebbe quindi interpretata nel senso che, una volta valutata l’adeguatezza della custodia domiciliare sulla scorta dei criteri tradizionali, nel caso risulti l’indisponibilità dei dispositivi elettronici, dovrà procedersi ai controlli con le modalità “classiche” (verifiche domiciliari da parte delle Forze dell’ordine).
Per un secondo indirizzo, la cautela del braccialetto entrerebbe invece nel giudizio stesso di adeguatezza della misura domiciliare ad assolvere le esigenze cautelari (Cassazione, sezione V, sentenza 40680/2012), strettamente dipendente, quest’ultimo, dalla valutazione sulla personalità dell’imputato (Cassazione sezione II,28115/2015; Cassazione, sezione II, 520/2015).
Il problema nasce dal rilevante divario tra le richieste e il numero di dispositivi disponibili (2mila per tutto il territorio nazionale), tant’è che, nella prassi, la disponibilità delle apparecchiature è accertata dalle Forze dell’ordine solo dopo l’emissione del provvedimento da parte del giudice e nel caso – assai frequente – di temporanea indisponibilità, la posizione è inserita in una lista di attesa il cui esaurimento dipende della sopravvenuta disponibilità della strumento.
Qualunque sarà la soluzione accolta dalla Corte riunita, essa non potrà però riguardare l’esecuzione delle misure alternative alla detenzione (detenzione domiciliare ed esecuzione domiciliare di cui alla legge 199/10), per le quali l’applicazione del “braccialetto” non costituisce la norma (come per la misura cautelare domiciliare), ma è rimessa alla discrezionalità del giudice di sorveglianza, alla luce dell’obiettivo di favorire la deflazione della popolazione carceraria (articolo 58-quinquies della legge 354/75): ogniqualvolta residuino dubbi sull’affidabilità del detenuto che ne sconsiglierebbero la concessione, il giudice di sorveglianza potrà ugualmente applicare il beneficio se ritiene che il rischio possa essere efficacemente contrastato dal controllo aggiuntivo permesso dal braccialetto elettronico. Fabio Fiorentin

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