CASSAZIONE: A Sequestro preventivo anche con presunzioni (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Reati tributari. Distribuzione occulta di dividendi
Sequestro preventivo anche con presunzioni

Il sequestro preventivo nei confronti di un socio, indagato per omessa dichiarazione delle somme derivanti dall’occulta distribuzione di dividendi di una Srl a ristretta base azionaria, può basarsi anche su presunzioni se assumono il valore di elementi di fatto.
L’evasione fiscale perpetrata dalla società e la presenza di due soli soci che non hanno dato giustificazioni sulla destinazione delle somme evase dall’impresa, assumono una rilevanza fattuale tale che prescinde dalla eventuale sussistenza di presunzioni in campo tributario e pertanto ricorre il requisito necessario (c.d. fumus) per l’adozione della misura cautelare.
A fornire questa interpretazione è la Cassazione sezione III penale con la sentenza n. 38142 depositata ieri. La vicenda processuale trae origine da contestazioni fiscali abbastanza frequenti nella prassi dell’amministrazione finanziaria: in presenza di somme ritenute evase da una società di capitali a ristretta base azionaria (provate da documentazione extracontabile rinvenuta dai verificatori), viene rettificato il reddito dei soci presumendo che gli importi evasi, in assenza di giustificazioni contrarie, e proporzionalmente alla loro partecipazione, siano stati distribuiti in modo occulto. In questo caso si superavano le soglie di punibilità del delitto di dichiarazione infedele in capo al singolo socio: era così disposto un sequestro nei suoi confronti. L’indagato ricorreva per cassazione evidenziando, tra l’altro, che la rettifica del reddito del socio era illegittima poiché la società era cessata da oltre un anno e comunque si basava su presunzioni tributarie (non essendovi prova della distribuzione di dividendi) del tutto irrilevanti nel processo penale.
La Suprema corte ha ricordato che ai fini cautelari in quanto alla commissione del delitto è richiesto un “fumus” ed ha confermato l’invalidità a tal fine delle presunzioni tributarie (che impongono un’inversione dell’onere probatorio).
Il giudice penale infatti, secondo un orientamento ormai consolidato, deve svolgere verifiche sull’esistenza e l’ammontare dell’imposta evasa in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale rispetto ai criteri formali che caratterizzano l’ordinamento tributario. Nella specie però si era in presenza di elementi fattuali idonei a supportare l’ipotesi dell’avvenuta commissione del delitto a prescindere dalle presunzioni tributarie. Gli indizi sull’evasione della società e la presenza di due soli soci, in assenza di giustificazioni sulla destinazione delle somme, integrano regole di comune esperienza che rendono plausibile la distribuzione degli utili non dichiarati in base alle partecipazioni. Antonio Iorio

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